mercoledì 19 gennaio 2011

Climatizzatore rumoroso: anche l'immissione sonora "tollerabile" può risultare illecita

Oltre al limite di legge, il giudice deve guardare allo stato dei luoghi
come nel caso del negozio che confina con lo studio legale

Non conta soltanto il limite di legge ai fini della tollerabilità di un'immissione sonora. Risulta invece necessario considerare anche lo stato dei luoghi in cui il rumore viene prodotto: l'articolo 844 Cc, infatti, impone di contemperare l'esercizio delle attività produttive con la tutela del diritto di proprietà. È quanto emerge dalla sentenza n. 939/11 della seconda sezione della Cassazione.
Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso dell'avvocato disturbato dal grande ventilatore posto dal negozio attiguo al confine con l'immobile di proprietà del professionista, utilizzato come studio professionale e abitazione. Dopo la doppia sconfitta in sede di merito, l'avvocato segna un importante punto a suo favore. Non ha infatti un carattere assoluto il limite civilistico alla tollerabilità delle immissioni sonore, costituito dalle soglie indicate da leggi e dai regolamenti (lo scostamento dagli standard, nella specie, risultava soltanto in una piccola parte dell'immobile di proprietà del professionista). La Corte d'appello, invece, non ha effettuato una verifica necessaria: non è stato controllato se i rumori dell'impianto di climatizzazione del vicino nuocessero o meno alle attività quotidiane, professionali e private, dell'avvocato. Sarà allora il giudice del rinvio a chiudere la controversia, tenendo conto di due elementi: è vero, il negozio e lo studio professionale sono entrambi luoghi ove si svolge un'attività produttiva, ma equipararli è sbagliato perché nel secondo si svolge un'opera di ricerca e di studio che impone particolare tranquillità; nel contemperare le esigenze fra attività produttiva e diritto alla salute, poi, è necessario dare priorità al secondo, la cui tutela deve essere ritenuta intrinseca all'esercizio della prima.

(Da cassazione.net del 18.1.2011)