venerdì 7 gennaio 2011

Esporre i debiti dei condomini negli spazi comuni è violazione della privacy


Il condominio dovrà risarcire i danni. Privacy a trecentosessanta gradi nei condomini. Infatti è un illecito affiggere sulle bacheche presenti negli spazi condominiali "le posizioni di debito" di inquilini e proprietari. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 186 del 4 gennaio 2011, ha accolto il ricorso di un condomino che aveva chiesto di essere risarcito dal condominio per violazione della privacy dopo l'affissione nell'androne del palazzo dei debiti che questo non aveva ancora saldato.
La questione è nata in un condominio nel napoletano. Un uomo aveva citato in causa l'amministratore chiedendo i danni perché in uno spazio comune era stato affisso il suo debito. Il Tribunale partenopeo aveva respinto l'istanza. La decisione era stata poi confermata dalla Corte d'Appello.
La seconda sezione civile della Cassazione, alla quale l'uomo ha fatto ricorso per ottenere il danno, ha invece ribaltato completamente la decisione e ha accolto il ricorso. Ora i giudici di merito dovranno riconsiderare il caso tenendo presente che sulle esigenze di efficienza del condominio prevalgono quelle di privacy del condomino.
Gli altri inquilini potranno conoscere la posizione di ciascuno presentando un apposita istanza ma nessun cartello potrà essere esposto in luoghi come l'androne delle scale, aperto anche a terze persone.
Insomma il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui "la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, si cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino". Ma non basta. Secondo Piazza Cavour, infatti, fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale - l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice".

Debora Alberici (da cassazione.net del 4.1.2011)