giovedì 12 marzo 2015

Niente archiviazione con lesioni gravissime

No all’archiviazione per tenuità del fatto per l’omicidio colposo e le lesioni gravissime. Casomai ce ne fosse stato bisogno, la versione finale del decreto legislativo che approda oggi al Consiglio dei ministri, esclude espressamente, su indicazione del parere votato dalla Camera, l’applicazione dell’istituto «quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona».
Il provvedimento che oggi riceverà il via libera definitivo inserisce nel Codice penale un nuovo articolo, il 131 bis, che permetterà di escludere la punibilità quando per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa va considerata di assai limitata rilevanza.

A escludere l’irrilevanza dell’offesa ci sono i motivi abietti o futili, la crudeltà, le sevizie, le condizioni di incapacità/impossibilità a difendersi della vittima; mentre la condotta è abituale, anche su questo punto è stata accolta una sollecitazione parlamentare, quando l’autore è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure ha commesso più reati della stessa indole o reati che hanno per oggetto condotte «plurime, abituali e reiterate» (per esempio, lo stalking).

A prova del fatto che non si tratta di un intervento di depenalizzazione stanno due elementi: l’inserimento del procedimento di archiviazione nel casellario e, anche questa è una novità dell’ultima ora, la previsione che il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto ha effetti diretti nel giudizio civile per il risarcimento del danno. Come spiega chiaramente la relazione al decreto, infatti, l’esclusione da punibilità introdotta non è un verdetto di assoluzione, ma, al contrario, accerta, in maniera definitiva, che il reato è stato commesso e dalla persona dichiarata non punibile. L’imputato ha avuto tutte le possibilità di difendersi in un procedimento che non si è concluso con un decreto di archiviazione, ma con una sentenza penale passata in giudicato e, quindi, a questo accertamento del fatto illecito che ha provocato anche un danno deve essere assegnata rilevanza anche nel giudizio civile.

In ogni caso, tanto la persona indagata, che potrebbe avere interesse a una pronuncia di piena assoluzione e non a un giudizio di cui appunto resta traccia nel casellario, tanto quella offesa devono essere informate da parte del pubblico ministero che ha chiesto l’archiviazione. In questo modo, entro 10 giorni, potranno opporsi nel merito, senza però che alla persona offesa sia attribuito un diritto di veto. Obiettivo del decreto è infatti da una parte escludere dall’area della punibilità quei fatti storici che ne sembrano del tutto immeritevoli sia alleggerire il carico giudiziario soprattutto, come ovvio, quando l’archiviazione interviene nelle prime fasi del procedimento.


Giovanni Negri (da Il Sole 24 ore del 12.3.2015)