venerdì 20 marzo 2015

Divorzio breve, rischio ingorgo

Possibile per i «separandi» 
anticipare la presentazione dell’istanza

Il Senato ha approvato a larghissima maggioranza, con 228 sì, 11 no e altrettanti astenuti, il Ddl sul divorzio breve. Il provvedimento, che ha subito delle modifiche rispetto al testo originariamente approvato da Montecitorio, torna all’esame della Camera dei deputati.

La principale novità è il superamento del filtro dei tre anni :il termine per la domanda di divorzio sarà un anno dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Il Senato, con l’approvazione “con modifiche” del Testo unificato sul cosiddetto divorzio breve, ha dato il suo imprimatur a una modifica della norma del divorzio che, ove definitivamente approvata dalla Camera nella sua terza definitiva lettura, introdurrà il “termine breve” per la proposizione della istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ancora, vi è da porre in evidenza come la modifica consentirebbe a tutti i coniugi che si trovassero coinvolti nella fase istruttoria di un “separazione giudiziale” di poter – immediatamente - sfruttare il termine breve, posto che l’articolo 1 della legge in approvazione, prevedrebbe con il nuovo testo dell’articolo 3 della legge che regola il divorzio, la possibilità per i coniugi di presentare la domanda di divorzio una volta spirato il termine annuale.

Il termine annuale è stato poi conseguentemente ridotto a “sei mesi” - con una disposizione quanto mai coerente con il principio della “contrazione dei termini” che sembra essere l’unica attenzione dell’attuale legislatore - per quelle domande di separazione che siano state introdotte con la formula della domanda consensuale, per le quali quindi è immaginabile l’inutilità di tempi maggiori per meglio elaborare il lutto separativo.

Infine si deve citare la modifica prevista all’articolo 3 della norma in corso di approvazione che riguarda la “cessazione” degli effetti della comunione legale tra i coniugi: questa con l’entrata in vigore della norma, viene espressamente fatta decorrere, con l'inserimento del II comma all’articolo 191 del codice civile, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, nel caso di separazione giudiziale e dal momento dell'udienza presidenziale nelle separazioni consensuali omologate.

Quanto all’efficacia della nuova normativa sui tempi “ridotti” per introdurre l’istanza di divorzio il testo prevede come la disciplina si possa applicare per le domande di domande di divorzio proposte «dopo l’entrata in vigore della presente legge» ribadendo poi il concetto già implicitamente regolato all’articolo 1, secondo il quale in pendenza di giudizio per la separazione non osti alla formulazione della domanda di divorzio.

Questo del coordinamento tra i giudizi in corso e l’immediata proponibilità dell’istanza per il divorzio costituisce, come può osservare ogni operatore del sistema della giustizia della famiglia, il punto più debole dell’intero impianto normativo. Ciò che appare esser sfuggito al legislatore è il fatto che l’immediata possibilità, per la numerosissima platea di coniugi “separandi” di presentare al proprio tribunale la domanda per il divorzio, comporterà, viste le attuali enormi difficoltà di smaltimento del lavoro ordinario dei tribunali (che nelle curie più grandi, fissano oggi per l’udienza presidenziale una data a sei mesi dal deposito della domanda) la contestuale, ovvia, paralisi degli uffici.

Ancora non può sottacersi l'aspetto critico più tecnico, quello connesso alla “contemporanea” pendenza di due “domande differenti” avanti al medesimo giudice della separazione, tema che sicuramente provocherà numerose critiche all'impianto normativo, che in merito nulla dispone.


Giorgio Vaccaro (da Il Sole 24 ore del 19.3.2015)