lunedì 9 marzo 2015

Copia di cortesia, no a sanzioni pecuniarie

Il Presidente del Tribunale di Milano interviene e fa chiarezza relativamente alla pronuncia del 15 gennaio 2015 con la quale il Tribunale meneghino aveva configurato la sussistenza dell’ipotesi prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c.  per la parte che, avendo depositato la memoria conclusiva solo in forma telematica in assenza dell’ulteriore deposito della “copia di cortesia” cartacea (così come previsto dal protocollo d’intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014) in quanto ciò avrebbe reso più gravoso per il Collegio l’esame delle difese; “conseguentemente” il Tribunale condannava la parte “inadempiente” ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento dell’importo di Euro 5.000,00!
La pronuncia, come già scritto in altro articolo, ha suscitato nell’Avvocatura grande e profonda indignazione ed ha dato origine a diverse e comprensibili reazioni.

Il sipario forse cala, su questa triste vicenda, con l’intervento del Presidente del Tribunale di Milano, dott.ssa Livia Pomodoro la quale, con comunicazione inviata al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, al Presidente f.f. e al Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Milano e al Presidente della Sezione II Civile del Tribunale di Milano dott. Cesare de Sapia, nel confermare e ribadire che il Protocollo siglato da magistratura e Ordine degli avvocati ha come spirito quello di “spontanea e utile collaborazione fra Tribunale e Foro” ha altresì dichiarato che “appare incompatibile il ricorso a sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà e incertezze applicative connaturate a... un intervento così ampio e innovativo” come il processo civile telematico.

Inutile dire che vengono condivise ed apprezzate, anche per la tempestività, le parole della dott.ssa Pomodoro la quale non ha esitato, con la citata comunicazione, non solo a “bacchettare” (indirettamente) nella dovuta maniera gli autori della decisione ma anche a prendere dagli stessi le distanze rendendo noto che “Già con precedente nota di questa Presidenza dell’11 febbraio u.s., sulla base della comunicazione del Presidente della seconda sezione civile, era stato rilevato che la determinazione assunta “non costituisce una prassi di sezione” … pertanto non posso che rifiutare di attribuire un significato di portata generale all’adozione di quell’unico decreto 15 gennaio 2015 e riaffermo la piena operatività collaborativa sancita nel richiamato Protocollo, al di fuori di qualsiasi inammissibile impostazione sanzionatoria, in caso di difficoltà applicative”.

Il sipario è calato... a meno che non voglia “riaprirlo”, per la messa in scena dell’ultimo atto, il Consiglio Superiore della Magistratura.

To be continued …


(Da Altalex del 3.3.2015. Nota di Maurizio Reale)