mercoledì 18 marzo 2015

Amministratore condominio, per revoca basta giudice

La legge indica un’ampia casistica di comportamenti
per i quali si può «saltare» l’assemblea

Con la riforma del condominio sono stati esposti in maniera esplicita i casi di gravi irregolarità che potrebbero dare vita alla revoca giudiziaria, senza nulla togliere alla confermata facoltà dei condòmini di poter revocare l’amministratore, in ogni tempo, anche senza giusto motivo o giusta causa.

Può essere causa di revoca giudiziaria dell’amministratore, su ricorso di ciascun condomino, non aver reso il conto della propria gestione, non aver informato l’assemblea della notifica di una citazione o di un provvedimento che abbia un contenuto che esorbita le attribuzioni dell’amministratore, o essere causa di gravi irregolarità. L’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.

Nel caso di irregolarità fiscali o di mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale, ogni singolo condomino si potrà rivolgere al giudice solo dopo la mancata revoca da parte dell’assemblea.

Il Tribunale di Sciacca (sentenza 16 giugno 2014) ha revocato l’amministratore ex articolo 71- bis disposizioni attuative Cc perché condannato, con sentenza definitiva, per il reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali. Dato che si tratta di «un’ipotesi speciale di appropriazione indebita», esso costituisce una causa ostativa allo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio, perché determina la perdita del possesso di uno o più dei requisiti indicati dall’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Il divieto di “rinomina” dell’amministratore revocato sembrerebbe essere stato interpretato in modo estensivo dal Tribunale di Lecco (sentenza del 13 giugno 2014), che annullava la delibera assembleare con la quale era stato nominato amministratore del condominio la moglie di quello precedentemente revocato dal Tribunale, in quanto la nomina ripetuta dell’amministratore revocato (o di persone a lui riconducibili, come la moglie), anche se da parte della maggioranza dei condomini, aveva ingenerato diversi contenziosi giudiziari con grave pregiudizio per l’interesse alla corretta gestione della cosa comune, situazione che, secondo il giudice di merito, si sarebbe perpetrata, con l’attuale amministratrice, stante il rapporto personale tra i due.

Altre cause di revoca giudiziaria sono, per esempio l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130 n. 6, 7, e 9, del Codice civile oppure l’omessa comunicazione dei dati di cui all’articolo 1129 comma 2, nonché ogni qual volta l’amministratore abbia assunto atteggiamenti negligenti che possono comportare conseguenze sui condomini.

Di recente il Tribunale di Trento (ordinanza del 1° dicembre 2014) ha revocato un amministratore perché ha «dimostrato una inescusabile superficialità per aver posto in essere un’attività in sé incompatibile con la tutela delle parti comuni»: senza alcuna autorizzazione aveva praticato un’apertura sul muro al di sopra della porta tagliafuoco tra l’accesso ai garage dal giro scala, così vanificando la struttura e le misure antincendio, impedendo di fatto ai condomini di parcheggiare l’auto nel garage interno, oltre a non aver curato la tenuta del registro anagrafe condòmini e non aver pubblicizzato i propri dati anagrafici nella bacheca condominiale.

Per questo stesso ultimo motivo il Tribunale di Palermo (decreto 20 maggio 2014) ha disposto la revoca giudiziaria per condotta gravemente irregolare dell’amministratore essendosi reso irreperibile, per omissione di quanto disposto dall’articolo 1129 del Codice civile che, tra l’altro, richiede che, sul luogo di accesso al condominio, venga fissata l’indicazione delle generalità, del domicilio e i recapiti dell’amministratore.

Infine, in caso di accoglimento, da parte del giudice, della istanza di revoca giudiziaria, il ricorrente per le spese legali ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che, a sua volta, può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato (articolo 1129).

Diverso è invece il regime delle spese legali in caso di nomina dell’amministratore giudiziario (articolo 1129 comma 2) nei casi in cui l’assemblea non vi provvede. In tal caso, ha spiegato la Cassazione (sentenza 11 febbraio 2015 n. 2719), le spese di giudizio rimangono a carico della parte istante «in quanto l’articolo 91 Cpc (quello relativo alla condanna alle spese di giudizio), si riferisce a ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito» (quindi anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa) «e il termine sentenza è, all’evidenza, ivi usato nel senso di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al giudice che lo emette: quindi, anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell’ordinanza o del decreto». Nella sentenza la giustificazione alla condanna alle spese si ravvisava nella contrapposizione di interessi tra il condomino che chiedeva la nomina dell’amministratore e si ostinava a non riconoscere quello nominato, nel frattempo, dall’assemblea, e il condominio, che aveva nominato l’amministratore e non voleva farlo nominare dal giudice, essendo cessata la materia del contendere.

L’amministratore nominato dal tribunale non va considerato alla stregua di un ausiliare del giudice, come se si trattasse di un consulente tecnico o un custode, per cui non potrà richiedere la liquidazione con decreto del suo compenso, secondo le modalità previste dall’articolo 52 del Codice di procedura civile. Ad esso si applicheranno le ordinarie norme previste per l’amministratore (Cassazione, sentenza 16698/2014). 


Luana Tagliolini (da Il Sole 24 ore del 17.3.2015)