lunedì 16 settembre 2013

Risarcimento danni per demansionamento

 
Al dipendente va risarcito

il danno biologico permanente



Con la sentenza n. 20829 dell’11 settembre 2013 la Cassazione ha riconosciuto il risarcimento in favore del funzionario ‘assorbito’ alle dipendenze dell’impresa-colosso che aveva acquistato la piccola azienda di credito presso cui prestava le sue mansioni.

La quantificazione della somma dovuta è pari a metà dello stipendio per tutto il periodo di dimensionamento, laddove è stato provato che il ricorrente aveva sofferto di crisi depressive e che aveva quindi subìto un danno alla salute assimilabile alla lesione biologica permanente.

La vicenda si era sviluppata in conseguenza all’inglobamento, da parte di un grosso gruppo imprenditoriale, di un istituto bancario di modeste dimensioni.

Di conseguenza i funzionari e i dirigenti che provenivano dall’impresa assorbita hanno dovuto sottostare alle regole ed alle priorità imposte dal colosso subentrante, e, se da un lato in questo come in casi simili non può essere garantito lo svolgimento delle mansioni pregresse così come erano svolte prima dell’acquisizione, dall’altro scatta il demansionamento se nel passaggio da una gestione all’altra le nuove funzioni svolte da funzionari e dirigenti non garantiscono il rispetto dell’esperienza lavorativa precedente e della professionalità acquisita.

Nel caso di specie il ricorrente era stato addirittura costretto all’inattività per sei mesi, con conseguente danneggiamento della salute per la frustrazione subìta.

Al nuovo datore ora spetta risarcire la lesione occorsa.


Lucia Nacciarone (da diritto.it del 16.9.2013)