domenica 8 settembre 2013

Lavori sulle parti comuni

 
Un condomino può montare sulla facciata del condominio un tubo di scarico in acciaio dei fumi di una stufa a pellet?



Il caso

Un condomino può montare sulla parte comune (colonna di cemento armato) nonché facciata del condominio un tubo di scarico in acciaio dei fumi di una stufa a pellet? Il tubo è stato installato dietro prescrizioni dell’Amministratore ma senza parere dei condomini.



La soluzione

Qualsiasi innovazione o comunque modifica di destinazione di uso di una cosa comune oltre a sottostare a particolari maggioranze devono essere rispettose del “decoro architettonico dell’edificio.

Il decoro architettonico purtroppo non si basa su criteri scientifici e non è misurabile, ma determinato da una buona dose di soggettività. Come decoro si intende in generale l’estetica data dalle linee e dalle strutture costituenti la nota dominante dell’edificio. Linee e strutture che determinano l’armonia e la fisionomia del palazzo.

E’ pertanto necessario vedere come la canna fumaria si inserisce nel contesto architettonico ed estetico del palazzo.

La Cassazione (27 ottobre 2003 n. 16098) e la giurisprudenza in generale focalizza su alcuni fattori le condizioni per cui viene leso il decoro architettonico dell’edificio.

In tal senso il decoro viene leso:

- se l’opera lesiva è apprezzabile o appariscente

- crea pregiudizio economico

- è permanente.

Al di là delle delibere assembleari l’azione di difesa del decoro architettonico può essere esercitata sia dall’amministratore che dal singolo condomino in modo autonomo. Il singolo può contrastare anche una delibera presa a larghissima maggioranza.

Nel caso citato peraltro vi è stata da parte del condomino che ha installato l’innovazione anche l’occupazione di spazi condominiali. Per le modifiche che implichino variazioni nei diritti soggettivi sulle cose comuni occorre infatti una delibera all’unanimità dell’assemblea di condominio.

La prescrizione dell’amministratore è motivo di decadenza dall’incarico per giusta causa.


(Da avvocati.it del 5.9.2013)