La nullità derivante dal mancato
avvertimento al conducente da sottoporre ad alcooltest, della facoltà di farsi
assistere da un avvocato, può essere eccepita fino alla sentenza di primo
grado.
E'
quanto ha dedotto la Corte
di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n. 5396 depositata il 5
febbraio 2015, con cui è stato rigettato il ricorso del procuratore generale
della Repubblica, avverso la pronuncia del Tribunale di assolvimento dell'imputato
dalla contravvenzione penale di guida in stato di ebrezza.
Il
Tribunale, in particolare, aveva così disposto in accoglimento dell'eccezione
sollevata dall'imputato, circa la nullità dell'esame alcoolimetrico e del
conseguente accertamento, in quanto non sarebbe stato preceduto dall'avviso al
conducente, della facoltà di farsi assistere da un avvocato, ex art. 114 disp.
att. c.p.p.
Sosteneva,
viceversa, il procuratore ricorrente, che detta eccezione di nullità non
avrebbe dovuto trovare accoglimento in quanto tardiva, non avendola l'imputato
dedotta prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo.
In
proposito - ha sostenuto la
Cassazione - non si può senz'altro pretendere che una
qualsiasi nullità debba essere eccepita personalmente, a pena di decadenza, dal
soggetto indagato o imputato, nell'immediatezza dell'atto nullo, poiché si
presume che tale soggetto non abbia le conoscenze indispensabili per apprezzare
che l'atto medesimo non sia rispettoso delle regole processuali.
Ciò
premesso – hanno concluso le Sezioni Unite – la nullità conseguente al mancato
avviso, al conducente di un veicolo da sottoporre all'esame alcoolimetrico,
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione
dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta fino al
momento della deliberazione della sentenza di primo grado che, nella
fattispecie in questione, coincide con l'atto di opposizione a decreto penale.
Nel
caso qui esaminato, l'eccezione di nullità ha trovato accoglimento in quanto il
difensore dell'imputato l'ha tempestivamente dedotta già in una prima memoria
depositata poco dopo la sua nomina e l'ha riproposta in una memoria successiva,
nonché nell'atto di opposizione a decreto penale.
Eleonora Mattioli (da
telediritto.it del 6.2.2015)