martedì 10 febbraio 2015

Avvocati, almeno cinque cause annue

Necessari anche indirizzo Pec,
assicurazione e versamenti alla Cassa

Verifiche triennali sul possesso contemporaneo di otto requisiti. Il ministero della Giustizia ha messo a punto lo schema di regolamento sull’accertamento delle condizioni per l'esercizio della professione di avvocato. Il provvedimento, adesso trasmesso al Consiglio nazionale forense, va a costituire un nuovo tassello di quell’opera di attuazione del nuovo ordinamento professionale il cui immediato precedente è della scorsa settimana con la pubblicazione in «Gazzetta» della riforma della difesa d’ufficio. Al centro delle misure sta una delle questioni principali per una categoria che ormai conta quasi 250mila iscritti all’Albo. Il che, oltre che a rendere indifferibile l’avvio di una riflessione sulle forme e modalità di accesso alla professione, fa diventare cruciale anche il tema della conservazione stessa dell’iscrizione all’Albo nel nome dell’effettività all’esercizio della professione.

Il testo messo a punto dall’Ufficio legislativo di via Arenula fissa innanzi tutto le scadenze cui si dovranno uniformare i consigli dell’ordine: a partire dall’entrata in vigore del regolamento, i consigli dovranno, ogni tre anni, procedere alla verifica sulla conservazione dei requisiti per l’esercizio della professione che andrà svolta in maniera effettiva, continuativa, abituale e prevalente. A essere solo un po’ più ampio è il momento del primo controllo che non potrà avvenire se non dopo cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo.

Il regolamento puntualizza poi nel dettaglio quando la professione legale è svolta in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Serve cioè:

la titolarità di una partita Iva;

l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in forma collettiva (associazione professionale, società professionale, associazione di studio con altri colleghi);

la trattazione di almeno cinque affari per ogni anno dei tre presi in considerazione, anche se l’incarico è stato inizialmente conferito ad altro legale;

la titolarità di un indirizzo Pec comunicato al Consiglio dell’ordine;

l’avere assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo modalità e condizioni stabilite dal Cnf;

la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall’esercizio della professione;

la corresponsione dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’ordine;

il pagamento delle quote alla Cassa di previdenza forense.

Il possesso degli otto requisiti deve essere congiunto e un futuro decreto del ministero della Giustizia stabilirà le modalità con cui gli ordini dovranno individuare con sistemi automatici le dichiarazioni sostitutive da sottoporre ogni anno a controllo a campione.

La cancellazione dall’Albo è disposta quando il Consiglio dell’ordine accerta la mancanza dell’esercizio della professione legale secondo le condizioni determinate e l’avvocato non è in grado di dimostrare l’esistenza di giustificati motivi. In ogni caso, prima di deliberare la cancellazione, il Consiglio deve lasciare all’avvocato, che potrà sempre essere ascoltato personalmente se lo richiede, un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni.

È poi possibile la nuova iscrizione per il legale che è stato cancellato quando dimostra di avare acquisito i requisiti. Reiscrizione che è in genere immediata con l’eccezione di cancellazione determinata dal mancato rispetto della condizione sugli affari trattati e di quella sull’aggiornamento: in questo caso dovrà trascorrere almeno un anno dalla cancellazione.


Giovanni Negri (da Il Sole 24 ore del 10.2.2015)