lunedì 11 luglio 2011

Non basta il no del condominio ai gabinetti di cura di malattie infettive... e il dermatologo resta

Non basta che il regolamento condominiale vieti gabinetti di diagnosi e cura di malattie infettive o contagiose a far scattare l’illegittimità della destinazione dell’appartamento a studio medico dermatologico. È quanto emerge dalla sentenza n. 14460 del 30 giugno, con cui la Seconda sezione Civile accoglie il ricorso avanzato da un dermatologo.
Il caso
Sia in primo che in secondo grado, viene dichiarata come illegittima la destinazione dell'appartamento di proprietà del medico-condomino a suo studio professionale.
Alla base della decisione dei giudici di merito l'interpretazione alla lettera delle disposizioni del regolamento condominiale che vietano di destinare gli appartamenti condominiali a gabinetti di diagnosi e cura di malattie infettive o contagiose, includendovi l'attività svolta dal medico specializzato in dermatologia. Contro questa decisione il dottore ricorre per Cassazione.
No all'interpretazione letterale della singola clausola
Secondo la Corte Suprema il punto di partenza è l'interpretazione del contratto: ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. Non solo.
E la volontà delle parti?
Non sempre l’esatto significato delle parole utilizzate corrisponde alla volontà dei contraenti. Può anche accadere che l'esatto significato lessicale delle espressioni adoperate non sempre corrisponde all'intenzione comune delle parti allorché i singoli vocaboli utilizzati possiedano un preciso significato tecnico-scientifico, che rimandi ad una branca dello scibile umano non necessariamente a conoscenza dei dichiaranti in tutte le sue implicazioni. Ne deriva che, salvo una precisa e comune volontà delle parti di rinviare all'esatta valenza semantica propria di determinate nozioni specialistiche, l'interpretazione letterale deve essere contestualizzata in maniera da scontare una ragionevole approssimazione alla materia richiamata. Diversamente, ne risulterebbe vulnerata la stessa portata soggettiva del canone d'interpretazione letterale, in quanto l'espressione indagata non sarebbe più storicizzabile, ma risulterebbe sostituita da un dato oggettivo e astratto (e per di più potenzialmente mobile) dipendente non dalla comune intenzione delle parti, ma da fattori significanti ad esse sostanzialmente estranei.
La clausola che parla di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose va interpretata in un più ampio contesto
Nel caso in esame, conclude la S.C., «la sentenza impugnata si è limitata a interpretare la sola espressione malattie infettive o contagiose, tralasciando l'indagine sul restante contesto letterale; ha decontestualizzato il richiamo contenuto nel regolamento a nozioni di carattere medico, ricavando le proprie conclusioni unicamente dalla circostanza astratta che anche le malattie contagiose possono rientrare nell'ambito di competenza della dermatologia; e non ha accertato quale fosse l'effettiva destinazione dell'immobile, traendo quest'ultima non da un elemento di fatto concreto, ma solo dalla specializzazione medica di cui è in possesso il proprietario, dato insufficiente in assenza di una complessiva interpretazione della clausola che parla di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose».

(Da avvocati.it del 10.7.2011)