domenica 10 luglio 2011

Appello amministrativo, occorre interesse

È principio di diritto consolidato nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 agosto 2006, n. 4990; id., 21 maggio 2007, n. 2570) quello secondo il quale, nel processo amministrativo, l'appello proposto dalla parte la cui domanda sia stata nel primo grado di giudizio pienamente accolta, è inammissibile per difetto di interesse, a nulla rilevando l'interesse di mero fatto ad un diverso percorso motivazionale della pronunzia già a lui completamente favorevole.
Infatti, l'interesse ad impugnare una sentenza (che, com'è noto, costituisce una species della categoria generale della categoria dell'interesse ad agire predicato dall'articolo 100 cod. proc. civ.) deve in ogni caso ricollegarsi ad una situazione di soccombenza, anche parziale, da intendersi in senso sostanziale e non formale e quindi come situazione nella quale la sentenza di primo grado abbia in ogni caso tolto, o negato, alla parte comunque vittoriosa un bene della vita o una qualche utilità, determinando concretamente un vantaggio per la controparte.

Giuseppe Cassano (da diritto.it del 7.7.2011)