domenica 10 luglio 2011

Gli studi di settore sono presunzioni semplici

Cass. civ., Sez. V, 5.7.2011, n. 14771

Non è ammessa la rivisitazione dell'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova operato dal giudice del merito al quale tale potere è attribuito in via esclusiva, salva la doglianza di vizi motivazionali, attraverso censure inerenti la violazione di legge che non soddisfino il requisito dell'autosufficienza.
La gravità, precisione e concordanza degli stessi non è determinata ex lege in base allo scostamento del reddito dichiarato rispetto ai cd. standards, in sé considerati, dovendo invero essere oggetto di valutazione da parte del giudice tributario di merito competente.
La peculiarità del disposto normativo di cui all'art. 366 bis c.p.c. deve rinvenirsi nell'imposizione al patrocinante che redige il motivo di una sintesi originale ed autosufficiente della censura, rivolta alla formazione immediata e diretta del principio di diritto, onde favorire il migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità.

(Da telediritto.it dell’8.7.2011)