lunedì 1 settembre 2014

Cambio linea difensiva, clienti vanno informati

Trib. Verona, sez. III civ., sent. 4.7.2014

Se l’avvocato modifica l’originaria domanda giudiziale senza aver previamente informato i propri clienti, sarà responsabile di violazione degli obblighi informativi.

Così si è pronunciato il Tribunale di Verona, Sezione III Civile, nella sentenza 4 luglio 2014.

Nella vicenda in oggetto, gli attori, revocato il mandato all’originario difensore, lo avevano poi conferito ai due avvocati odierni convenuti, i quali senza informare i suddetti clienti, avevano modificato l’impostazione della domanda, che essendo nuova, era stata dichiarata inammissibile dal Giudicante.

I due avvocati citati in giudizio, avevano chiamato in garanzia le rispettive compagnie assicuratrici della responsabilità professionale per essere manlevati in caso di accoglimento della domanda attorea. Successivamente gli attori hanno rinunciato alla domanda nei confronti di uno dei legali, che accettata tale rinuncia, a sua volta ha rinunciato alla domanda nei confronti della propria assicurazione.

Nel caso in esame, gli attori lamentavano di non esser stati previamente informati delle possibili conseguenze e dei rischi della decisione di modificare la domanda originaria, adottata dall’avvocato, odierno convenuto. In effetti, la domanda iniziale era stata mutata, poiché a fondamento della stessa, gli attori, tramite il loro legale, avevano dedotto un fatto storico ma anche una causa petendi differenti rispetto a quelli posti a sostegno della domanda originaria.

Si tratta di una mutatio libelli, che, come insegna la Suprema Corte, si verifica “quando si propone una domanda obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su differenti situazioni giuridiche; si ha invece una semplice emendatio, quando si incida sulla causa petendi, risultando modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto soddisfacimento della pretesa fatta valere.” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 marzo – 7 giugno 2012, n. 9236).

A causa della scelta di modificare la domanda iniziale, la causa ha avuto esito sfavorevole. Gli attori hanno quindi denunciato le inadempienze del convenuto, il quale non fornendo loro adeguate comunicazioni sul procedimento, ha violato l’obbligo contrattuale dell’avvocato di informare i propri clienti.

A tal riguardo, è opportuno precisare che l’esigenza dell’attività informativa del professionista nella fase pre - contrattuale è finalizzata al conseguimento di un consenso informato del cliente, come previsto sia dall’art. 1175 c.c. nonché, per i rapporti successivi al 2 febbraio 2013, anche dall’art. 13, comma 5, L. 247/2012, che prevede tra gli obblighi informativi dell’avvocato, anche quello di comunicare il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni necessarie.

In relazione a ciò, assume rilievo la pronuncia della Cassazione (sez. II, sentenza 14 novembre 2002, n. 16023) secondo cui, nel valutare la condotta dell’avvocato che ha accettato l’incarico professionale conferitogli, occorre tener conto, non solo del mancato raggiungimento del risultato finale ma della violazione del dovere di diligenza, in cui rientrano i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve attenersi.

Pertanto, l’avvocato deve assolvere a tale obbligo informativo, dando prova di aver previamente comunicato al proprio assistito tutte le informazioni relative alla controversia, fornendo una completa consulenza, anche in corso di causa.

Nel caso in oggetto, il professionista non ha dimostrato di aver tenuto una simile condotta, anzi è possibile che lo stesso abbia utilizzato la formula latina “emendato libelli”, incomprensibile agli attori.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, rilevando che il convenuto non ha fornito prova di aver comunicato agli attori tutti i rischi e le possibili conseguenze della decisione di modificare la domanda originaria, circostanze necessarie per consentire loro una scelta consapevole, a fronte della possibilità che la causa, come impostata, potesse avere esito negativo, il Tribunale adìto lo ha ritenuto responsabile di violazione degli obblighi informativi.


(Da Altalex del 29.7.2014. Nota di Maria Elena Bagnato)