lunedì 1 settembre 2014

Infedeltà non basta per addebito separazione

Cass. Civ., sez. I, sent. n. 16172 del 15.7.2014

Ancora una volta la corte di cassazione torna ad occuparsi del tradimento e delle sue eventuali conseguenze in merito alla pronuncia sull'addebito della separazione.

Nel caso preso in esame dalla Corte, I giudici di merito avevano addebitato a una ex moglie La colpa della separazione proprio perché il suo ex marito aveva scoperto che lei lo tradiva.

Nel ricorso per cassazione della donna faceva notare come giudici di merito avessero omesso di Accertare la sussistenza del nesso causale tra il tradimento e la crisi del matrimonio.

Diverse volte la Corte ha evidenziato che il tradimento non basta A poter giustificare una pronuncia di addebito della separazione.

È necessario infatti verificare se tradimento sia stato la causa della crisi matrimoniale piuttosto che il suo effetto.

Se il tradimento è intervenuto quando la crisi della coppia era già in atto esso non può considerarsi ragione di addebito.

La Cassazione nella parte motiva della sentenza richiama un principio di diritto precedentemente enunciato con sentenza 2059/2012: "grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza".

Al contempo "è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà".

Non è dunque sufficiente provare l'infedeltà per l'addebito della separazione.

E' necessario che venga accertato che la crisi matrimoniale si è verificata proprio a causa di questa, e non che la stessa fosse proprio l'effetto di una crisi già verificatasi in epoca antecedente al tradimento. 


Licia Albertazzi (da studiocataldi.it del 17.8.2014)