giovedì 18 settembre 2014

Spaccio di lieve entità, regola della legge più favorevole

Con la sentenza n. 38137 del 17 settembre 2014 la Cassazione, dopo aver preso atto del nuovo schema normativo sulla distinzione fra droghe leggere e pesanti, risultante anche a seguito della sentenza costituzionale n. 32/2014, ha annullato senza rinvio il patteggiamento del pusher.
E ciò, sottolineando la necessità di una nuova quantificazione della pena che tenga conto del fatto che la fattispecie di spaccio di lieve entità è divenuta reato autonomo da mera circostanza attenuante, con inevitabili ricadute sul computo della pena specie in caso di continuazione.

L’annullamento del precedente patteggiamento, continua la Corte, scatta perché nella specie di fronte alla volontà abdicativa non può darsi per presunta la conoscenza della novella o della pronuncia di incostituzionalità favorevole dal momento che essa si è formalizzata solo dopo che la dichiarazione dell’imputato è pervenuta in cancelleria.

Quindi, nel caso di specie, poiché la dichiarazione di rinuncia risaliva ad un momento antecedente rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza ‘demolitoria’ della Corte costituzionale che, ricordiamolo, ha dichiarato l’incostituzionalità della Fini-Giovanardi nella parte in cui equiparava droghe leggere e pesanti, l’imputato ha beneficiato della normativa più favorevole, e la pena concordata sulla base dei previgenti limiti edittali non ha valore di legge.

La questione torna al Tribunale per consentire una nuova quantificazione della pena.


Lucia Nacciarone (da diritto.it del 18.9.2014)