mercoledì 17 settembre 2014

Minore cade da giostra, Comune non responsabile

Cass. Civ. Sez. III, sent. 29.5.2014, n. 18167

Il 29 maggio 2014, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione riguardante la responsabilità del Comune in seguito alla caduta di un minore da una giostra sita all’interno di un giardino.

Nel caso in esame, gli attori chiedevano al Tribunale di Lanciano la condanna del Comune al risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta del figlio minore mentre stava giocando su un cavallo a dondolo in un parco comunale, riportando danni permanenti al volto. Il Tribunale rigettava la domanda compensando le spese.

La Corte d’Appello dell’Aquila respingeva l’appello dei genitori, confermando la sentenza impugnata e condannando gli appellanti alle spese.

Pur dovendosi applicare l’articolo 2051 del codice civile (danno cagionato da cosa in custodia), prima il Tribunale, poi la Corte avevano rilevato che “le giostre erano state installate di recente ed erano pienamente conformi alla normativa in tema di sicurezza, tanto che non rappresentavano alcun potenziale pericolo per l’incolumità fisica dei bambini”.

Nel caso di specie, secondo i giudici, l’incidente era da ricondursi all’insufficiente attenzione da parte della madre del piccolo, sicché il danno non poteva essere ricondotto a responsabilità del Comune.

Gli attori, quindi, hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, seguito da un controricorso del Comune.

Ricordiamo che la Corte Suprema si è pronunciata svariate volte su casi simili. In proposito sono da citare la Sentenza del 6 agosto 1997, n. 7276, che riguardava il caso di un minore caduto da un’altalena in un parco comunale, e la recentissima Sentenza del 26 maggio 2014, n. 11657, relativa alla caduta da uno scivolo all’interno di un giardino comunale in ora notturna.

Nei casi richiamati, la Cassazione ha affermato che l’utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi non si connota, di per se, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti.

Dunque, la Corte sottolinea che un genitore, o comunque un adulto, che accompagna un bambino in un parco giochi deve tener presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell’altrui responsabilità l’esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare.

In forza delle suddette motivazioni, la Corte Suprema ha rigettato il ricorso, in quanto non sussiste alcuna violazione di legge nella sentenza impugnata, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.


Francesca Russo (da filodiritto.com del 12.9.2014)