lunedì 1 settembre 2014

Accertamento bancario e difese per il contribuente

Comm. Trib. Reg. Torino, sez. I, sent. 20.11.2013 n° 150/1/13

In caso di accertamento bancario finalizzato a ricostruire il reddito del contribuente, il Fisco non può pretendere a distanza anni una giustificazione contabile per ogni singola operazione bancaria effettuata.

A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Regionale di Torino che, con sentenza n. 150/01/13, depositata il 20 novembre 2013, ha stabilito che se da una parte è ammissibile innescare un accertamento “Redditometro” da anomalie bancarie, dall’altra l’Ufficio delle Entrate non può pretendere la prova di ogni singola operazione, soprattutto quando la ricostruzione del contribuente appare più che plausibile.

I giudici piemontesi, dunque, pur evidenziando che alcune somme ricevute dalla contribuente consistevano in bonifici esteri di cui è stata chiesta prova della provenienza (come appunto la contribuente ha fatto), hanno anche chiarito che la pretesa dell’Ufficio, secondo la quale ogni singola movimentazione deve trovare una giustificazione contabile documentale “non pare sostenibile attesa la ricostruzione più che plausibile offerta dalla contribuente e in parte documentata”.

D’altronde, specificano ancora i giudici “non può chiedersi una prova impossibile ovvero estremamente difficile da reperire quando vi sono concreti indizi e prove documentali della serietà e della veridicità delle affermazioni della contribuente”.

Alla luce delle predette considerazioni, risulta sicuramente importante per il contribuente esporre in modo chiaro e plausibile le proprie difese in sede di contraddittorio con il Fisco.


(Da Altalex del 15.7.2014. Nota di Matteo Sances)