mercoledì 9 aprile 2014

Mediazione tributaria, chiarimenti delle Entrate

In conseguenza  delle modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per il 2014) alla disciplina dell’istituto della mediazione tributaria (art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992), l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 2 aprile 2014, ha riscritto le avvertenze relative alle modalità di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso.
In particolare, nel provvedimento citato si ricorda che:

1) per le controversie di valore superiore ad euro 20.000, il contribuente deve presentare istanza di reclamo/mediazione all’Agenzia delle Entrate, pena l’improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria. La proposizione del reclamo, a seguito dell’intervento modificativo, è infatti prevista come condizione di procedibilità del ricorso e non più come condizione di ammissibilità dello stesso;

2) la presentazione dell’istanza di reclamo/mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato. La sospensione, peraltro, non si applica in caso di improcedibilità del reclamo;

3) qualora il suddetto termine dovesse decorrere senza che vi sia stato accoglimento del reclamo o senza che sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno e, per il relativo periodo,sono dovuti gli interessi previsti dalla singole leggi d’imposta;

4) con riferimento al termine per la conclusione del procedimento di mediazione (90 giorni dalla presentazione del reclamo) viene prevista l’applicabilità allo stesso delle disposizioni sui termini processuali (computo e sospensione feriale);

5) l’istanza di reclamo/mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione che ha emesso il ruolo;

6) nell’istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso.


Lilla Laperuta (da diritto.it del 9.4.2014)