martedì 31 luglio 2012

Ustionato in casa di cura, chi risarcisce?


La natura contrattuale del rapporto instauratosi tra paziente e casa di cura comporta che la struttura risponda sia dell’inadempimento delle obbligazioni su di essa incombenti, sia dell’inadempimento della prestazione svolta dal professionista, essendo questi ausiliario necessario dell’organizzazione aziendale. Ciò anche in assenza di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. Il medico, a sua volta, quale debitore della prestazione chirurgica e/o terapeutica promessa, risponde dell’operato di terzi della cui attività si avvale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10616/2012.
Il caso. Un uomo subiva un intervento chirurgico presso una casa di cura per correggere la deviazione del setto nasale. Tuttavia, a causa del malfunzionamento dell’elettrodo del bisturi elettrico, il paziente riportava ustioni di terzo grado sulla gamba. Così conveniva in giudizio la Congregazione e il professore, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni derivati da tali fatti. In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti della casa di cura, mentre rigettava la domanda proposta contro il medico. La Corte d’Appello determinava una cifra parzialmente maggiore; allora l’uomo ricorreva per cassazione.
Il giudizio di legittimità. Al riguardo, la Suprema Corte rammenta che la natura pacificamente contrattuale del rapporto instauratosi tra paziente e Casa di Cura privata comporta che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell’inadempimento delle obbligazioni su di essa incombenti, ma, ai sensi dell’art. 1228 c.c., anche dell’inadempimento della prestazione svolta dal sanitario, in qualità di ausiliario necessario dell’organizzazione aziendale. Ciò si rileva anche in assenza di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. Il medico, a sua volta, quale debitore della prestazione chirurgica e/o terapeutica promessa, risponde dell’operato di terzi della cui attività si avvale. Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto inesigibile la previa verifica tecnica da parte del chirurgo: questi deve scongiurare gli eventi – possibili e non del tutto imprevedibili – che possano intervenire nel corso dell’operazione. Infine, alla doglianza del ricorrente di non aver visto riconoscersi il costo di un’eventuale operazione estetica per il segno tangibile dell’ustione rimasto sulla gamba, piazza Cavour risponde che in caso di lesioni personali con postumi permanenti (costituiti da esiti cicatriziali rimuovibili solamente con un nuovo intervento), non incide sul diritto all’attribuzione dei relativi costi la circostanza che, a notevole distanza di tempo, l’infortunato non abbia ancora provveduto ad affrontare la nuova operazione.

(Da avvocati.it del 27.7.2012)