La
natura contrattuale del rapporto instauratosi tra paziente e casa di cura
comporta che la struttura risponda sia dell’inadempimento delle obbligazioni su
di essa incombenti, sia dell’inadempimento della prestazione svolta dal
professionista, essendo questi ausiliario necessario dell’organizzazione
aziendale. Ciò anche in assenza di rapporto di lavoro subordinato o
parasubordinato. Il medico, a sua volta, quale debitore della prestazione
chirurgica e/o terapeutica promessa, risponde dell’operato di terzi della cui
attività si avvale. Ad affermarlo è la
Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10616/2012.
Il caso. Un uomo subiva un intervento chirurgico presso una
casa di cura per correggere la deviazione del setto nasale. Tuttavia, a causa
del malfunzionamento dell’elettrodo del bisturi elettrico, il paziente
riportava ustioni di terzo grado sulla gamba. Così conveniva in giudizio la Congregazione e il
professore, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni
derivati da tali fatti. In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda nei
confronti della casa di cura, mentre rigettava la domanda proposta contro il
medico. La Corte
d’Appello determinava una cifra parzialmente maggiore; allora l’uomo ricorreva
per cassazione.
Il giudizio di legittimità. Al riguardo, la Suprema Corte
rammenta che la natura pacificamente contrattuale del rapporto instauratosi tra
paziente e Casa di Cura privata comporta che la struttura risponde, ex art.
1218 c.c., non solo dell’inadempimento delle obbligazioni su di essa
incombenti, ma, ai sensi dell’art. 1228 c.c., anche dell’inadempimento della
prestazione svolta dal sanitario, in qualità di ausiliario necessario
dell’organizzazione aziendale. Ciò si rileva anche in assenza di rapporto di
lavoro subordinato o parasubordinato. Il medico, a sua volta, quale debitore
della prestazione chirurgica e/o terapeutica promessa, risponde dell’operato di
terzi della cui attività si avvale. Erroneamente la Corte territoriale ha
ritenuto inesigibile la previa verifica tecnica da parte del chirurgo: questi
deve scongiurare gli eventi – possibili e non del tutto imprevedibili – che
possano intervenire nel corso dell’operazione. Infine, alla doglianza del
ricorrente di non aver visto riconoscersi il costo di un’eventuale operazione
estetica per il segno tangibile dell’ustione rimasto sulla gamba, piazza Cavour
risponde che in caso di lesioni personali con postumi permanenti (costituiti da
esiti cicatriziali rimuovibili solamente con un nuovo intervento), non incide
sul diritto all’attribuzione dei relativi costi la circostanza che, a notevole
distanza di tempo, l’infortunato non abbia ancora provveduto ad affrontare la
nuova operazione.
(Da avvocati.it del
27.7.2012)