Ministero Giustizia - Dipartimento
Affari di Giustizia, Circolare 4.7.2012
Il
Ministero della Giustizia, aderendo all'orientamento proposto da diversi
Ordini, ha preso posizione a favore della immediata applicabilità, anche a
favore di coloro che hanno già iniziato il periodo di tirocinio, dell’art. 9
comma 6 del D.L. 24.1.2012, conv. con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27, a norma de quale: “la
durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non
può essere superiore a diciotto mesi”.
Secondo
il Ministero, "nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia
applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in
precedenza, peraltro con le precisazioni che seguono. Si evidenzia, al
riguardo, che la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad ampliare
fin dall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro,
in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni.
Peraltro, ove si accedesse alla contraria interpretazione, si verificherebbero
situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in
relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente
coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima
dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio
costituzionale di uguaglianza consacrato nell’art.3 Cost. Si rileva, altresì,
che in sede di conversione il legislatore ha usato – per riferirsi alla durata
del tirocinio – il tempo presente in sostituzione del tempo futuro previsto nel
decreto".
(Da filodiritto.com)