sabato 14 luglio 2012

No licenziamento lavoratore depresso che non comunica prosecuzione malattia


Per il contratto collettivo in caso di patologia caratterizzata da ansia
e panico il fatto addebitato non si può sanzionare sul piano disciplinare

È illegittimo il licenziamento intimato al dipendente depresso nonostante la mancata tempestiva comunicazione della prosecuzione della malattia: il lavoratore è salvato dalla disciplina collettiva che esclude la sanzionabilità dei comportamenti addebitati in ragione del giustificato impedimento. È quanto disciplina la corte di Cassazione con sentenza 11798/12 pubblicata il 12 luglio.
Il fatto
Il lavoratore soffre di disturbi d'ansia, attacchi di panico e labilità emotiva esasperata, situazione che si aggrava nel tempo fino ad evolvere in vera e propria sintomatologia depressiva: in queste condizioni non può essere licenziato, e ciò grazie alla disciplina collettiva; la patologia che influisce sull'equilibrio psicologico, infatti, risulta essere un giustificato impedimento idoneo a escludere la sanzionabilità disciplinare dei fatti addebitati: nel caso di specie, poi, il fatto che la malattia si era già manifestata al tempo del licenziamento risulta essere decisivo.
Risulta superato anche il problema della violazione del canone dell'autosufficienza del ricorso in cassazione per mancata produzione documentale.

Romina T. da cassazione.net