Per il contratto collettivo in caso di
patologia caratterizzata da ansia
e panico il fatto addebitato non si può
sanzionare sul piano disciplinare
È
illegittimo il licenziamento intimato al dipendente depresso nonostante la
mancata tempestiva comunicazione della prosecuzione della malattia: il
lavoratore è salvato dalla disciplina collettiva che esclude la sanzionabilità
dei comportamenti addebitati in ragione del giustificato impedimento. È quanto
disciplina la corte di Cassazione con sentenza 11798/12 pubblicata il 12
luglio.
Il fatto
Il
lavoratore soffre di disturbi d'ansia, attacchi di panico e labilità emotiva
esasperata, situazione che si aggrava nel tempo fino ad evolvere in vera e
propria sintomatologia depressiva: in queste condizioni non può essere
licenziato, e ciò grazie alla disciplina collettiva; la patologia che influisce
sull'equilibrio psicologico, infatti, risulta essere un giustificato
impedimento idoneo a escludere la sanzionabilità disciplinare dei fatti
addebitati: nel caso di specie, poi, il fatto che la malattia si era già
manifestata al tempo del licenziamento risulta essere decisivo.
Risulta
superato anche il problema della violazione del canone dell'autosufficienza del
ricorso in cassazione per mancata produzione documentale.
Romina T. da
cassazione.net