Trib. Catanzaro, sez. II civile, sent.
29.3.2012
In
caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei
conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente
dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria,
ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a
quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non
potere fare alcunché per evitare il sinistro.
E'
questo il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Catanzaro con la
sentenza depositata il 29 marzo scorso.
Nella
specie uno dei veicoli aveva operato una repentina manovra di svolta a
sinistra, senza concedere la precedenza all’altra autovettura, il cui
conducente nello scontro riportava gravi lesioni alla propria integrità
psicofisica.
Il
Tribunale di Catanzaro precisa che, ove non sia possibile per il danneggiato,
per l'evidenza della condotta colposa dell'altro conducente, dimostrare quale
diverso comportamento avrebbe dovuto adottare, si deve pervenire alla
affermazione della esclusiva responsabilità di colui che ha tenuto la condotta
in sé del tutto idonea a cagionare l'evento.
Inoltre,
il giudice in esame, prendendo spunto da Cass. civ., Sez. III, 22 dicembre
2011, n. 28290, ha
anche precisato che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino
criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui
all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l'adeguata considerazione delle
circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di
casi analoghi.
E'
intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici
possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie
siano decise da differenti uffici giudiziari. "Equità", ha affermato
al riguardo la Corte,
vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza. Dall'affermazione di
questo generale principio la
Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di
giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici
di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali
criteri sono stati individuati nelle "Tabelle" di riferimento per la
stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del
criterio più diffuso sul territorio nazionale.
Da
ciò consegue che, d'ora innanzi, sarà censurabile per violazione di legge la
sentenza di merito che non dovesse applicare il suddetto criterio, ovviamente
senza adeguatamente motivare lo scostamento da esso.
(Da Altalex del
12.7.2012. Nota di Rocchina Staiano)