martedì 24 luglio 2012

Scontro tra veicoli e presunzione di colpa


Trib. Catanzaro, sez. II civile, sent. 29.3.2012

In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro.
E' questo il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza depositata il 29 marzo scorso.
Nella specie uno dei veicoli aveva operato una repentina manovra di svolta a sinistra, senza concedere la precedenza all’altra autovettura, il cui conducente nello scontro riportava gravi lesioni alla propria integrità psicofisica.
Il Tribunale di Catanzaro precisa che, ove non sia possibile per il danneggiato, per l'evidenza della condotta colposa dell'altro conducente, dimostrare quale diverso comportamento avrebbe dovuto adottare, si deve pervenire alla affermazione della esclusiva responsabilità di colui che ha tenuto la condotta in sé del tutto idonea a cagionare l'evento.
Inoltre, il giudice in esame, prendendo spunto da Cass. civ., Sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28290, ha anche precisato che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l'adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.
E' intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari. "Equità", ha affermato al riguardo la Corte, vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza. Dall'affermazione di questo generale principio la Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali criteri sono stati individuati nelle "Tabelle" di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale.
Da ciò consegue che, d'ora innanzi, sarà censurabile per violazione di legge la sentenza di merito che non dovesse applicare il suddetto criterio, ovviamente senza adeguatamente motivare lo scostamento da esso.

(Da Altalex del 12.7.2012. Nota di Rocchina Staiano)