TAR Puglia, Sez. Terza, sent. 307 del
17.2.2012
Le
misure di cautela relative alla conservazione dei plichi sono volte a
salvaguardare la possibilità, e non l’effettività, della manomissione
determinatasi
una situazione di incertezza sulle modalità di custodia dei plichi, e, per
l’effetto, sulla genuinità e completezza di tutti gli atti della procedura, la
stessa ne risulta invalidata senza che vi sia lo spazio per ulteriori
verifiche, la cui attendibilità sarebbe comunque, almeno astrattamente,
compromessa dai dubbi sulla integrità dei documenti di gara.
L’integrità
dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti costituisce un
elemento sintomatico della segretezza delle stesse e della par condicio di
tutti i concorrenti, elementi che, a loro volta, servono ad assicurare il
rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità cui deve conformarsi
l’azione amministrativa.
Pertanto
è sufficiente che vi sia la prova in atti che la documentazione di gara sia
rimasta esposta al rischio di manomissione per ritenere invalide le operazioni
di gara, non potendosi porre a carico dell’interessato l’onere di provare che
vi sia stato in concreto l’evento che le misure cautelari intendono prevenire
(Consiglio Stato, V, 16 marzo 2011, n. 1617).
Le
considerazioni appena richiamate discendono, in definitiva, dalla stessa ratio
che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica, in quanto l’integrità
dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti è uno degli
elementi sintomatici della segretezza delle stesse e della par condicio di
tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi, consacrati dall’art.
97 cost., di buon andamento e imparzialità cui deve conformarsi l’azione
amministrativa (Consiglio Stato, V, 20 marzo 2008, n. 1219): non è dunque
percorribile, in parte qua, l’indirizzo giurisprudenziale che assegna alla
mancanza delle su citate cautele un ruolo indiziario rispetto alla
dimostrazione di elementi che facciano dubitare della corretta conservazione,
venendo in considerazione in tali circostanze una fattispecie di pericolo e non
una fattispecie di danno.
È
sufficiente che dalle risultanze processuali emerga che, per inosservanza di
norme precauzionali, la documentazione di gara sia rimasta esposta al rischio
di manomissione per ritenere invalide le operazioni di gara, senza che a carico
dell’interessato possa configurarsi un onere -del resto impossibile da
adempiere- di provare un concreto evento di danno (Consiglio Stato, V, 21
maggio 2010, n. 3203).
Passaggio
tratto dalla sentenza numero 307 del 17 febbraio 2012 pronunciata dal Tar
Puglia, Lecce:
“Nel
caso in esame, peraltro, a ben vedere, per un verso l’evento di danno deve
reputarsi consumato, posto che la manomissione, se non altro involontaria o
comunque accidentale, è testimoniata dalla mancanza del documento e, per altro
verso, tale mancanza crea obiettive incertezze sulle modalità di custodia degli
atti della gara, riferibili alla incompletezza delle relative attestazioni nei
verbali della selezione (in specie con riguardo al periodo successivo
all’aggiudicazione provvisoria, e, soprattutto, al dato dell’attuale mancanza
di un documento decisivo, dato rilevante in senso obiettivo (a prescindere
dalle, allo stato sotto nessun profilo emergenti, responsabilità
dell’Amministrazione, e dal valore fidefaciente dei verbali, posto che tale
mancanza, in ogni caso, preclude ad oggi qualunque controllo sui contenuti
delle dichiarazioni mancanti).
I
rilievi appena esposti, dunque, comportano l’invalidità delle operazioni di
gara (Consiglio Stato, V, 16 marzo 2011, n. 1617)”.
Sonia Lazzini (da
diritto.it del 12.7.2012)