lunedì 28 febbraio 2011

Professionisti: deduzione forfetaria sulle spese anche in caso di omessa dichiarazione

Manca una norma sulla quale fondare una diversa interpretazione

Deduzione forfetaria delle spese del 10% sui redditi del professionista anche in caso di omessa dichiarazione È quanto ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 4643 del 25 febbraio 2011, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.
La vicenda nasce da un avviso di accertamento Irpef notificato dall'ufficio delle imposte di Roma a un professionista che, scientemente, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. Lui l'aveva contestato, almeno sul fronte della deducibilità forfetaria delle spese. La commissione tributaria provinciale aveva accolto su questo punto. La Ctr del Lazio ha confermato. Ora la decisione è diventata definitiva in Cassazione.
Dopo aver esaminato l'attuale articolo 54 del Tuir, la sezione tributaria ha spiegato che dalla chiara lettera della norma si ricava che la disposizione in esame non e dettata allo scopo di concedere un beneficio fiscale, ma a quello di determinare, con riferimento ad una specifica sottospecie, la base imponibile da prendere in considerazione per calcolare l'imposta. Infatti secondo la disposizione l'imposta è costituita dall'ammontare dei compensi depurato di alcune (individuate) spese, se documentate, e comunque del 10%, corrispondente ad una forfettizzazione di tutte le altre spese, da non documentare". Non solo. Da questa ricostruzione sistematica - ha spiegato ancora il Collegio - consegue che il contenuto di tale norma, non introducendo ne disciplinando un beneficio, deve trovare applicazione a prescindere dal comportamento del contribuente, e quindi anche nell'ipotesi di volontaria omessa dichiarazione di tale tipo di reddito". Correttamente, pertanto, e con motivazione congrua la ctr del Lazio "ha ritenuto che la deduzione in esame non sia esclusa nel caso di redditi non dichiarati. Manca infatti una base normativa sulla quale fondare la diversa interpretazione sostenuta dal ricorrente, ne tale possono essere considerate le norme suggerite dallo stesso, che anzi, a contraris, ulteriormente avvalorano il principio sopra enunciato".

Debora Alberici (da telediritto.it del 28.2.2011)

Tribunale di Messina: risarcito ex dipendente Poste malato di cancro

Un pensionato di 82 anni ha vinto la sua battaglia contro Poste Italiane ottenedno un risarcimento danni per fumo passivo.
Ammalatosi di tumore alla gola nel 2000, sei anni dopo essere andato in pensione, l’uomo, nel corso del procedimento, ha spiegato che i colleghi fumavano durante le ore di lavoro e che non era possibile aprire le finestre presenti nei locali di lavoro, visto che queste erano sigillate; conseguentemente si sarebbe ammalato alla gola, con compromissione delle capacità vocali, proprio a causa del fumo passivo.
Il giudice del lavoro di Messina ha accolto la tesi dell’ex impiegato condannando Poste Italiane a pagargli ben 174.000 euro, a titolo di risarcimento danni. In particolare, osserva il giudice, l'art. 2087 c.c., invocato a fondamento della sua pretesa, impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, in relazione alla natura dell'attività svolta, all'esperienza ed alla tecnica, valgano a preservare la salute del lavoratore.
La pericolosità del fumo c.d. “involontario”, si legge in sentenza, era ben nota nel nostro Paese all'epoca dei fatti tant'é che già nel 1975 era entrata in vigore una normativa che vietava il fumo in determinati ambienti sensibili, tra i quali le corsie degli ospedali, le aule delle scuole, le metropolitane, i cinema.

(Da Avvocati.it del 28.2.2011)

E’ legge: mediaconciliazione in vigore dal 21 marzo, rinvio per condomini e sinistri

Con 159 voti a favore, 126 contrari e 2 astenuti, l'assemblea del Senato, nella seduta di venerdì scorso, ha approvato in via definitiva la legge sulla conversione del c.d. decreto milleproroghe (Legge 26 febbraio 2011, n. 10 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47).
Il Presidente della Repubblica, preso atto dell'accoglimento dei suoi rilievi, ha poi promulgato il provvedimento, ricordando in una nota che il governo e i gruppi parlamentari si sono impegnati per il futuro ad attenersi ad una sostanziale inemendabilità dei decreti.
La legge di conversione conferma l'entrata in vigore il 21 marzo prossimo della disciplina sull'obbligatorietà della mediazione civile, con la previsione del rinvio di un anno per le sole controversie in materia di condominio e sinistri stradali.
Le altre novità riguardano:
le norme sui precari nella scuola, relativamente alle assunzioni per provincia;
il personale della Consob;
il salvamento acquatico;
gli immobili acquisiti per esproprio per quanto riguarda Roma;
il numero degli assessori e consiglieri di Roma per cui tornano in vigore le disposizioni del decreto di luglio;
gli incroci tv e giornali;
la proroga della presidenza dell'Autorita' garante dei contratti pubblici e servizi;
la modifica della normativa delle demolizioni a Napoli;
la proroga dei contratti nella zona dell'Etna.

(Da Altalex del 26.2.2011)

domenica 27 febbraio 2011

E’ risarcibile la lesione del diritto agli affetti

Cassazione civile,  Sez. III,  3.2.2011, n. 2557

Il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico ), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.
Ne risulta, dunque, confermata la netta distinzione tra danno biologico come danno alla salute e danno all'integrità familiare.

(Da overlex.com)

sabato 26 febbraio 2011

Astensione, le Camere Civili aderiscono

L’Unione Nazionale delle Camere Civili, con delibera della Giunta Esecutiva del 19 febbraio 2011, in relazione allo stato di agitazione dell’Avvocatura proclamato dall’Oua, dal 16 al 22 marzo 2011,
aderisce
all’astensione proclamata dall’OUA dal 16 al 22 marzo 2011 da ogni attività giudiziaria, per protestare contro il decreto legislativo 28/2010 in tema di conciliazione obbligatoria, non per preconcetta e generica ostilità verso mezzi alternativi di risoluzione concordata delle controversie civili e commerciali, bensì per specifici, gravi motivi, già indicati nei documenti che l’Unione ha diffuso dopo l’emanazione del D Lgs 28/2010, quali:
-i concreti profili di incostituzionalità rilevabili nel D. Lgs 28/2010 e nel D.M. 180/2010, primo fra tutti quello dell’obbligatorietà del preventivo accesso al procedimento di mediazione per un vastissimo novero di controversie,  senza limite di valore, introdotta con manifesto eccesso rispetto alla Legge-delega;
-la concorrente esclusione dell’obbligatorietà della difesa tecnica, esclusione incredibilmente accompagnata dall’imposizione all’avvocato dell’obbligo di informativa in forma scritta e dall’accessoria previsione dell’annullabilità del contratto con il cliente;
-l’assenza di qualsivoglia criterio di determinazione della competenza territoriale per lo svolgimento del procedimento, con rischio di grave danno per la parte debole del rapporto;
-la previsione di pesanti conseguenze, sul piano delle spese processuali, per la mancata accettazione della proposta conciliativa, formulata dal mediatore, non necessariamente sulla base di elementi oggettivi di valutazione.
Contro il disegno di legge preannunciato dal Ministro della Giustizia al Consiglio dei Ministri che comporta:
lo smaltimento dell’arretrato civile con l’assunzione senza selezione di 600 ausiliari
la motivazione breve della sentenza
la richiesta di motivazione ad uso appello con pagamento del contributo unificato che verrà aumentato
invita
l’Avvocatura civile tutta ad astenersi da ogni attività giudiziaria dal 16 al 22 marzo 2011, indicendo assemblee territoriali aperte ai cittadini per spiegare i motivi della protesta, diffondendo attraverso la stampa la propria posizione di sconcerto di fronte alle prese di posizione del Ministro Alfano che continua a denegare giustizia, ad ignorare i pareri di maggioranza e opposizione in sede di Commissioni Giustizia, a prestare il fianco ai c.d. poteri forti a scapito dei soggetti più deboli
invita
tutti gli avvocati a partecipare alla manifestazione unitaria di protesta indetta per il 16 marzo 2011 a Roma al Teatro Capranica.

Il Segretario Avv. Laura Jannotta                                                Il Presidente Avv. Renzo Menoni

CONCLUSO L'INCONTRO FORMATIVO CON L'AVV. TROMBETTA

Si è concluso un paio d'ore fa il secondo incontro formativo organizzato dall'AGA per quest'anno. 
Circa duecento colleghi hanno partecipato, nell'androne del palazzo di giustizia di Giarre, alla conferenza tenuta dall'Avv. Giuseppe Trombetta, illustre penalista, sul tema: "I reati contro l'amministrazione della giustizia".
Il relatore ha parlato di calunnia, favoreggiamento, falsa testimonianza, frode processuale, ed ha illustrato i limiti invalicabili entro i quali il difensore deve svolgere il proprio mandato in maniera corretta e professionale. 
La ben nota, efficace oratoria dello "Zio Pino" ha saputo coinvolgere non solo i penalisti, ma anche chi si dedica prevalentemente alla materia civilistica. 
L'incontro è stato impreziosito dalla presenza, tanto casuale quanto gradita, del Presidente del Tribunale di Siracusa dott. Filippo Pennisi, da sempre vicino al foro giarrese e fautore della nascita dell'Associazione giarrese giovani avvocati, "mamma" dell'AGA. 
Nel corso dell'incontro, il presidente dell'AGA Avv. Giuseppe Fiumanò ha annunciato l'adesione dell'associazione all'astensione dalle udienze nel periodo 16/22 Marzo proclamata dall'OUA contro la rottamazione della giustizia civile e l'obbligatorietà della mediaconciliazione (oggi in fase di approvazione al Senato).
Il prossimo evento, in materia di deontologia, si svolgerà Sabato 26 Marzo.

venerdì 25 febbraio 2011

ASTENSIONE DALLE UDIENZE DAL 16 AL 22 MARZO

L’Associazione Giarrese Avvocati, nel condividere in toto le preoccupazioni e le motivazioni espresse dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura con delibera del 18 Febbraio 2011 (cfr. AGA News del 21.2.2011), aderisce alla protesta proclamata dall’OUA contro la “rottamazione” della giustizia civile e contro l’obbligatorietà della mediaconciliazione.
A difesa del ruolo di garanzia dei cittadini che l’Avvocato riveste, l’AGA invita, pertanto, Soci e Colleghi ad astenersi dalla partecipazione alle udienze dal 16 al 22 Marzo prossimi.

Diffamazione dal parlamentare e responsabilità civile


Cass. Civ., Sez. III, 21.2.2011, n. 4196

La citazione in giudizio di un parlamentare al fine di consentire al Giudice di valutare se il fatto dal medesimo commesso, pur se a contenuto diffamatorio, sia da considerare scriminato ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., non integra il fatto costitutivo della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione. Tale fatto, invero, può intendersi illecito solo qualora, come disposto dall'art. 2043 c.c., sia offensivo dell'onore e del decoro della persona altrui. La menzionata causa soggettiva di esclusione della punibilità, non incidendo sulla oggettiva illiceità dell'atto, non può pertanto, ritenersi idonea a costituire il presupposto per la configurabilità della diffamazione per colui che abbia agito in giudizio nei confronti del parlamentare, ivi chiedendo di essere risarcito dei danni che assume derivati dall'offesa alla sua reputazione espressa nella interrogazione o nella interpellanza di costui.

(Da telediritto.it del 25.2.2011)

DOMANI 26 L'AVV. TROMBETTA AL CORSO AGA

Per i pochi Soci e Colleghi non ancora informati (difficile, in considerazione di e-mail, locandine, giornali e tv che l’hanno annunciato) ricordiamo che domani, Sabato 26 Febbraio, dalle ore 9 alle 12, l'androne del Palazzo di Giustizia di Giarre ospiterà il secondo evento formativo organizzato dall'AGA per questo 2011, che dà diritto a 3 crediti (nell'anno ne occorrono almeno 30, nel triennio iniziato ben 90). L’illustre penalista Avv. Giuseppe Trombetta relazionerà sul tema: "I reati contro l'amministrazione della Giustizia".
La partecipazione all'evento è gratuita per i soci AGA; ai non soci è richiesto un contributo-spese di € 10,00.

giovedì 24 febbraio 2011

Avvocati in rivolta contro mediaconciliazione obbligatoria

Cresce la protesta guidata dall’OUA ma i penalisti si sfilano

di Luigi Berliri

L'avvocatura si spacca sullo sciopero proclamato dal 16 al 22 marzo prossimi dall'Oua, l'organismo di rappresentanza politica della categoria, contro la 'rottamazione della giustizia civile' e la obbligatorietà della media-conciliazione. I penalisti, pur esprimendo solidarietà ai civilisti e condividendo le 'ragioni della protesta', non aderiscono all'astensione dal lavoro, contestando il metodo seguito dall'Organismo unitario dell'avvocatura.  Sottoscrivendo i motivi del malcontento, la Giunta dell'Unione delle Camere penali in una nota esprime il suo no a 'un'idea di amministrazione della giustizia parametrata alla gestione della massa di contenzioso e finalizzata esclusivamente all'abbattimento del numero delle cause pendenti', e che così mortifica 'i diritti degli individui e la giurisdizione di cui la figura dell'avvocato, che svolge una essenziale funzione di garanzia dei cittadini, è parte essenziale". Tuttavia "la generalizzata astensione dalle udienze in ogni settore della giurisdizione, anche in quello penale, proclamata da un'associazione non rappresentativa dell'Avvocatura, peraltro senza alcuna preventiva consultazione e condivisione con le Associazioni specialistiche- sottolinea la nota- non può trovare il consenso dell'Unione delle camere penali”. In pochi giorni, comunque. Secondo i dati forniti dall’Oua, è già forte il sostegno alle iniziative lanciate dall'organismo di rappresentanza politica dell'avvocatura. Molti ordini e associazioni forensi hanno aderito o preannunciato l'adesione. 'L'Avvocatura è in rivolta -spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua - ed è molto preoccupata per l'entrata in vigore della mediaconciliazione obbligatoria. Sono molti gli ordini e le associazioni forensi che hanno già dato il loro fattivo sostegno o preannunciato l'adesione. L'Unione delle Camere Civili, per esempio, ha invitato tutti i civilisti italiani (quasi il 90% degli iscritti agli albi) a sostenere le iniziative promosse dall'Oua. Il primo appuntamento importante -sottolinea- è il 9 marzo quando è prevista la discussione nel merito dei ricorsi presentati davanti al Tar del Lazio da Oua, Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Firenze, Unione delle Camere Civili, Aiaf, Unione Regionale degli Ordini della Campania, Associazioni e molti Ordini. Sono state sollevate questioni di incostituzionalità -rimarca de Tilla - della normativa sulla mediaconciliazione ed è stato chiesto l'annullamento del regolamento attuativo. Ma il calendario di iniziative è sempre più ampio e il primo obiettivo sarà quello di coinvolgere i cittadini in una questione che li investe direttamente”. L'Oua (come pubblicato su AGA News) ha promosso ulteriori iniziative. Al primo punto: intervento ad adiuvandum in relazione al ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine di Torino alla Corte Europea. in secondo luogo, denunciare la ricaduta negativa della mediaconciliazione in sede penale. Inoltre l'Oua si propone di invitare gli Avvocati all'assistenza gratuita nella fase di mediaconciliazione nel caso di risultato negativo.  E ancora: invitare la commissione Giustizia del Senato per la sollecita calendarizzazione dei progetti di legge presentati per la modifica della media conciliazione; Benedetti Valentini, Della Monica ed altri. Infine, referendum abrogativo. 'L'avvocatura -conclude de Tilla- si presenta unita sull'astensione dalle udienze proclamata dal 16 marzo al 22 marzo e parteciperà compatta alla manifestazione pubblica indetta a Roma per il 16 marzo, contro l'obbligatorietà' della mediaconciliazione e la rottamazione della giustizia civile. L'Oua presenta inoltre il manifesto in sei punti: 'La mediaconciliazione obbligatoria, ecco perché non funzionerà. Al primo punto delle motivazioni, si legge. 'Perché determinerà un più difficile accesso alla giurisdizione da parte del cittadino', In secondo luogo perché 'determinerà un ulteriore dilatamento dei tempi per la presentazione della richiesta di giustizia al giudice'.  Al terzo punto del manifesto, su legge che 'determinerà un aumento degli oneri e una lievitazione dei costi, tutti a carico del cittadino' e al quarto 'perché costituirà un ulteriore strumento dilatorio per la parte inadempiente che non ha alcuna volontà di conciliare la lite'.  Al quinto punto, 'perché appare, sul piano sistematico, in totale disarmonia con aspetti processuali e tecnici con l'effetto perverso di un probabile corto circuito per innumerevoli domande'.  Infine, sesto punto, 'perché prevede la nullità di una proposta di conciliazione che può avere ricadute pregiudizievoli nel giudizio di merito anche per chi non intende far ricorso alle procedure stragiudiziali di mediaconciliazione'.

(Da Mondoprofessionisti del 24.2.2011)

Esami avvocati, elaborato annullato: ai commissari basta indicare da quale testo copiò il candidato

Motivazione sufficiente, giurisprudenza consultabile solo sotto forma di massime

L'aspirante avvocato ha "barato" alla prova scritta. I commissari, però, se ne accorgono: il parere di diritto penale è, pari pari, quello pubblicato su di un volume non consultabile all'esame, dove si può accedere alla giurisprudenza soltanto nella forma delle massime riportate dai codici commentati. Legittimo, dunque, l'annullamento dell'elaborato e l'esclusione del candidato sleale dalla prova orale: il riferimento della commissione al testo "saccheggiato" costituisce una motivazione sufficiente. Lo stabilisce la sentenza n. 1047 del 23 febbraio 2011, emessa dall'ottava sezione del Tar Campania.
Inutile per il concorrente escluso invocare la (presunta) inadeguatezza della motivazione da parte dei commissari che non solo hanno indicato da quale volume ha attinto a piene mani il candidato, ma lo hanno anche allegato al giudizio. È noto che all'esame non si possono portare libri né dispense, mentre il riferimento alle massime di giurisprudenza è consentito soltanto con l'indicazione degli estremi della decisione e con citazioni virgolettate; una facoltà, quest'ultima, che consente tuttavia di innalzare il livello della prova pratica che deve essere costruita nella consapevolezza degli orientamenti giurisprudenziali, segnalando conformità e difformità.
Laddove l'elaborato non risulta genuino perché sovrapponibile a un testo "vietato" agli esami, e la circostanza è debitamente sottolineata, alla commissione non resta molto altro da aggiungere.

(Da telediritto.it del 24.2.2011)

L'avvocato non deve "aggirare le prescrizioni di legge"

 
Nessuna responsabilità verso il cliente se scadono i termini

L'avvocato non è tenuto ad "aggirare le prescrizioni di legge". Infatti, non risponde verso il cliente se, adottando una condotta diversa, i termini scadono inutilmente.
A precisare che nei doveri del legale non rientrano assolutamente gli "escamotage" professionali, è stata la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 4422 del 23 febbraio 2011, ha respinto il ricorso di alcuni clienti che non avevano pagato il loro avvocato.
Questi aveva ottenuto un decreto ingiuntivo che, in un primo momento, era stato revocato. Poi la Corte d'Appello di Bologna aveva ripristinato il provvedimento, escludendo ogni responsabilità del legale. Ora la decisione è stata confermata in Cassazione che, in fondo alle motivazioni, destinate all'ufficio del massimario, ha messo nero su bianco che "non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omettere di consigliare il cliente di accettare l'eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell'atto dal suo scopo precipuo".

Debora Alberici (da cassazione.net)

Sicurezza in volo: ampliata la responsabilità per i controllori di volo

La Cassazione con sentenza n. 6820 del 22 febbraio 2011 ha affermato che i controllori di volo, oltre a garantire la sicurezza di chi viaggia a bordo dell'aereo, devono vigilare anche per quanto riguarda i rischi di impatto con ostacoli fissi.
Protagonisti della vicenda un tenente ed un colonnello dell'Aeronautica Militare.
I due controllori di volo hanno dato l'autorizzazione alla discesa ad un aereo senza segnalare la presenza di una montagna alta oltre mille metri. L'impatto con la roccia è stato devastante ed ha portato alla morte di tutte le persone a bordo dell'aeromobile, un’equipe medica composta da sei persone. Il Tribunale di Cagliari ha condannato i due controllori di volo per omicidio colposo plurimo e disastro colposo a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Tale sentenza è stata confermata in secondo grado dalla Corte di appello del capoluogo sardo. Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione.
I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso dei due controllori confermando la sentenza di secondo grado.
Gli Ermellini sottolineano che i controllori di volo, nonostante la privatizzazione dell'E.N.A.V, hanno mantenuto lo status di “pubblica polizia della navigazione” ne deriva quindi che essi sono “titolari di una posizione di garanzia" non solo al fine di impedire la collisione tra i veicoli, ma in genere per impedire il verificarsi di disastri aerei”.
Con questa sentenza la Cassazione smentisce le tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale compito esclusivo dei piloti è quello di evitare ostacoli “fissi” nel volo, mentre il controllore deve assicurare esclusivamente la direzione del traffico aereo.

(Da Avvocati.it del 24.2.2011)

Nuove regole condominiali, cambia la vita nei palazzi

Per molte delibere non sarà più necessaria l’unanimità

Il Senato dice sì alla riforma del condominio e ora si attende l'approvazione della Camera.
La nuova normativa, che riguarderà 43 milioni di italiani, proprietari e inquilini che vivono in un condominio, ha lo scopo di snellire le questioni difficili, rendere trasparante la gestione condominiale, ridurre la litigiosità che si riscontra nella materia e deflazionare l'arretrato dei processi civili.
Cosa cambia
Tra i cambiamenti più importanti c'è quello delle parti comuni: non sarà più necessario ottenere sempre l'unanimità per le delibere se si tratta di modificare la destinazione d'uso e la sostituzione di un bene comune del condominio, ma è sufficiente l'approvazione da parte della maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno due terzi dei millesimi.
Il testo introduce nuove regole per la sicurezza degli edifici: l'amministratore su sollecitazione anche di un solo condomino deve verificare il rispetto delle norme di sicurezza nelle parti comuni e anche in quelle individuali concordando con il proprietario, se è il caso, l'accesso di un tecnico specializzato.
Risparmio energetico: sarà possibile chiedere all'amministratore di staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato e quindi non pagare più i consumi. Unico onore sarà il pagamento delle spese straordinarie e di manutenzione. L'amministratore potrà comunque imporre la verifica degli impianti e anche chiedere il sopralluogo negli appartamenti per motivi di sicurezza.
Impianti centralizzati per la ricezione televisiva, e accesso ad internet: essendo queste parti comuni, la loro installazione sarà possibile con almeno un terzo dei millesimi e la maggioranza di chi sarà presente in assemblea.
Viene data maggiore responsabilità all'amministratore che sarà obbligato ad agire contro i  morosi altrimenti sarà responsabile dei danni economici provocati al condominio.
Inoltre l'amministratore sarà obbligato a stipulare una polizza assicurativa per le responsabilità inerenti allo svolgimento della sua attività e ad iscriversi ad un registro pubblico che assicurerà una maggiore tracciabilità e trasparenza del suo modo di operare. Chi si rifiuta di prestare la garanzia decade subito dalla nomina. Con le nuove regole il suo mandato diventerà biennale e nelle Camere di commercio verrà creato un registro degli amministratori di condominio per facilitare la scelta del professionista.
Al momento della compravendita, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato a pagare i contributi per l'anno in corso e quello prima; mentre chi vende resta obbligato con l'acquirente per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del rogito.
Con le nuove regole, sarà, infine, limitata l'autonomia del proprietario della singola unità immobiliare. Il proprietario, infatti, non potrà eseguire opere che possano cambiare la destinazione d'uso non solo delle parti comuni ma anche della sua proprietà, se ne deriva un danno a parti comuni o individuali altrui, o diminuzione del loro valore o pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità e al decoro architettonico.

(Da finanza.tiscali.it del 23.2.2011)

mercoledì 23 febbraio 2011

Mediaconciliazione, ulteriori iniziative e manifesto dell’OUA

COMUNICATO STAMPA OUA DEL 23.2.2011

GIUSTIZIA, CRESCE LA PROTESTA DEGLI AVVOCATI
CONTRO LA “ROTTAMAZIONE” DELLA GIUSTIZIA CIVILE
E L’OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIACONCILIAZIONE

L’OUA PRESENTA IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
E IL MANIFESTO: “LA MEDIACONCILIAZIONE,
ECCO PERCHÈ NON FUNZIONERÀ”

In pochi giorni è già forte il sostegno alle iniziative lanciate dall’organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura, Oua. Molti ordini e associazioni forensi hanno aderito o preannunciato l’adesione. Si allunga il calendario di iniziative, presentato un Manifesto con le ragioni di opposizione all’obbligatorietà della mediaconciliazione.

«L’Avvocatura è in rivolta – spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua – ed è molto preoccupata per l’entrata in vigore della mediaconciliazione obbligatoria. Sono molti gli ordini e le associazioni forensi che hanno già dato il loro fattivo sostegno o preannunciato l’adesione. L’Unione delle Camere Civili, per esempio, ha invitato tutti i civilisti italiani (quasi il 90% degli iscritti agli albi) a sostenere le iniziative promosse dall’OUA».

«Il primo appuntamento importante – aggiunge - è il 9 marzo quando è prevista la discussione nel merito dei ricorsi presentati davanti al TAR del Lazio da OUA, Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Firenze,Unione delle Camere Civili, AIAF, Unione Regionale degli Ordini della Campania, Associazioni e molti Ordini. Sono state sollevate questioni di incostituzionalità della normativa sulla mediaconciliazione ed è stato chiesto l’annullamento del regolamento attuativo. Ma il calendario di iniziative è sempre più ampio e il primo obiettivo sarà quello di convolgere i cittadini in una questione che li investe direttamente».
L’OUA ha promosso ulteriori importanti iniziative:
·            Intervento ad adiuvandum in relazione al ricorso presentato dal Consiglio dell’Ordine di Torino alla Corte Europea.
·            Denunciare la ricaduta negativa della mediaconciliazione in sede penale.
·           Invitare gli avvocati all’assistenza gratuita nella fase di mediaconciliazione nel caso di risultato negativo.
·           Invitare la Commissione Giustizia del Senato per la sollecita calendarizzazione dei progetti di legge presentati per la modifica della media conciliazione; Benedetti Valentini, Della Monica  ed altri.
·            Referendum abrogativo.
«L’avvocatura – conclude de Tilla - si presenta unita sull’astensione dalle udienze proclamata dal 16 marzo al 22 marzo e parteciperà compatta alla manifestazione pubblica indetta a Roma per il 16 marzo, contro l’obbligatorietà della mediaconciliazione e la “rottamazione” della giustizia civile.

Roma, 23 febbraio 2011


IL MANIFESTO: “LA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA,
ECCO PERCHÈ NON FUNZIONERÀ IN SEI PUNTI

1. perché determinerà un più difficile accesso alla giurisdizione da parte del cittadino;
2. perché determinerà un ulteriore dilatamento dei tempi per la presentazione della richiesta di giustizia al giudice;
3. perché determinerà un aumento degli oneri e una lievitazione dei costi, tutti a carico del cittadino;
4. perché costituirà un ulteriore strumento dilatorio per la parte inadempiente che non ha alcuna volontà di conciliare la lite;
5. perché appare, sul piano sistematico, in totale disarmonia con aspetti processuali e tecnici con l’effetto perverso di un probabile corto circuito per innumerevoli domande;
6. perché prevede la nullità di una proposta di conciliazione che può avere ricadute pregiudizievoli nel giudizio di merito anche per chi non intende far ricorso alle procedure stragiudiziali di mediaconciliazione.

Scuola e responsabilità: si applica l’art. 1218 c.c.

Cassazione civile, Sez. III,  15.2.2011, n. 3680

L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso); è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c.; sicchè, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante.

(Da overlex.com)

Cellulare senza auricolare: multa valida anche se i vigili sono alla guida


La Suprema Corte con sentenza n. 4219 del 21 febbraio 2011 ha confermato che è legittima la multa emessa dai vigili urbani per l'uso del cellulare senza auricolare alla guida, anche se la contestazione avviene mentre gli agenti della polizia municipale si trovano nell'auto e stanno guidando.
La questione vede come protagonisti una piccola società toscana proprietaria di un'utilitaria ed il Comune di Pontassieve. La polizia municipale dell’ente toscano ha contestato ad un automobilista la violazione dell'art. 173 del codice della strada, relativo all'utilizzo del telefono cellulare durante la guida. La società proprietaria dell'auto ha proposto ricorso presso il Giudice di pace, lamentando che i vigili stavano procedendo in senso contrario trovandosi anch'essi su un'autovettura in movimento.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata. La Cassazione, ricollegandosi ad una sentenza delle Sezioni Unite, ribadisce "fede privilegiata" a "tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettive da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso".

(Da Avvocati.it del 23.2.2011)

martedì 22 febbraio 2011

Giustizia, l’OUA invia al CSM una proposta di revisione della geografia giudiziaria


L’organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura, Oua, ha inviato al vice Presidente del CSM, Michele Vietti, una proposta di revisione della geografia giudiziaria. Il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, dà così seguito all’incontro avuto con la massima istituzione della magistratura qualche settimana fa.  «La geografia giudiziaria ha bisogno di interventi per far meglio funzionare la nostra malandata giustizia italiana – spiega il presidente dell’Organismo Unitario – un primo punto di partenza può essere l’importante proposta illustrata dal Presidente della Corte di Appello di Torino, Mario Barbuto, nel corso dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, unita a quella avanzata dall’Oua nei mesi scorsi su questo tema. Il presidente Barbuto ha rilevato che, in base alle “Tabelle” che tutti gli uffici elaborano ogni tre anni, i tribunali sono collegati in gruppi geograficamente omogenei e che in sede di loro elaborazione si può individuare, in alternativa alla supplenza e alla assegnazione congiunta, nella co-assegnazione infradistrettuale la chiave di soluzione dell’annoso problema dei tribunali minori. Da queste considerazioni l’ipotesi operativa: ciascun ufficio oggi esistente conserverebbe la sua struttura, pianta organica, risorse umane e materiali, sede. Un certo numero di giudici (la metà) rimarrebbe assegnato alla sede naturale in assegnazione esclusiva e la restante metà, senza per questo diminuire l’organico della sede di appartenenza, verrebbe co-assegnata alle sedi geograficamente vicine, aumentando così l’organico di quest’ultime. Ciò consentirebbe di raggiungere, pur richiedendo un sacrificio per i magistrati co-assegnati, il numero ottimale di giudici per ufficio giudiziario, evitare situazioni di incompatibilità, favorire la specializzazione. Quindi no alla mera applicazione di dati numerici, asetticamente estrapolati dalle realtà locali – continua de Tilla - sì alla ricerca di soluzioni che mantengano il più possibile inalterata l’attuale dislocazione degli Uffici di primo grado. In questa direzione si sviluppa l’elaborazione dell’Oua, formulata dall’avv. Roberto Pozzobon, che ha redatto una relazione articolata in tre parti (di seguito la scheda di sintesi). Ogni indagine sul punto – conclude il presidente Oua - deve avvenire con la collaborazione dell‘avvocatura territoriale, unica in grado di fornire indicazioni certe sulle realtà locali. Partendo dal dato che secondo le medie ritenute accettabili dall'Europa, quelli che attualmente sono impropriamente definiti piccoli tribunali, solo quelli nei quali il cittadino trova attenzione ai suoi problemi e una discreta celerità nella loro soluzione. Una nuova Geografia Giudiziaria può trovare attuazione, non tanto con la generalizzata soppressione di Tribunali non capoluogo di provincia o che non rispettano un numero minimo di Magistrati, ma piuttosto con una equa  ridistribuzione del territorio tra gli esistenti Uffici di Primo Grado, anche nello spirito della legge istitutiva dei Tribunali Metropolitani. Ciò consentirebbe anche di  mantenere quel presidio di legalità che oggi è presente in tutti i Tribunali Italiani e che  costituisce un patrimonio non disperdibile».

(Da Mondoprofessionisti del 22.2.2011)

Solo l'amministratore condominiale può querelare se il reato è contro le parti comuni


Serve il mandato dell'assemblea: esclusa la legittimazione del singolo proprietario

Quando la violazione di domicilio riguarda una parte comune dell'edificio, il singolo condominio non è legittimato a presentare la querela: può farlo soltanto l'amministratore condominiale dopo l'incarico ad hoc conferitogli dall'assemblea. Lo chiarisce la sentenza n. 6197 del 18 febbraio 2011, emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione.
Annullata senza rinvio la condanna a due mesi di reclusione contro l'uomo che si era introdotto di nascosto nel sottoscala di un fabbricato: l'azione penale non poteva essere esercitata perché non è valida la querela presentata dal condomino che aveva sorpreso "l'intruso" nei locali di proprietà comune. È infatti escluso che il singolo proprietario dell'appartamento sia legittimato ad agire grazie alla titolarità delle quote millesimali: non è possibile alcuna applicazione "frazionata", rispetto all'oggetto del reato, della facoltà di aprire un giudizio penale.
La legittimazione va invece riconosciuta al condominio, considerando la sua natura di strumento di gestione collegiale degli interessi comuni: la presentazione di una valida querela per un reato commesso contro il patrimonio comune non può che passare dall'assemblea condominiale, che conferisce all'amministratore lo specifico incarico a procedere. Laddove è prevista la procedibilità a querela della persona offesa, si lascia infatti a quest'ultima una valutazione di particolare impegno e complessità: quando allora la vittima del reato non è un singolo ma una "comunità", è necessaria una piena e completa deliberazione da parte del soggetto passivo nella sua interezza. Decisione che, nel caso del condominio, può essere soltanto una decisione dell'assemblea, vale a dire l'organismo che rappresenta istituzionalmente la totalità dei componenti.
L'evoluzione della legislazione, peraltro, tende a valorizzare il ruolo del condominio in quanto centro d'imputazione di situazioni giuridiche, anche di rilevanza pubblicistica, a scapito dell'autonoma rappresentatività dei singoli condomini.

(Da telediritto.it del 21.2.2011)

Il DDL sulla rottamazione del processo civile


Commento al Disegno di Legge 17.2.2011 di Fabrizio Sigillò

Nell'impervio mare di internet capita spesso di reperire documenti più o meno riservati ed esclusivi altrimenti non disponibili sugli ordinari canali di informazione.
Non tutti – come noto - meritano attenzione e di molti si disconosce persino la provenienza e l'affi­dabilità, legittimandosi ogni più opportuna cautela tanto nella lettura quanto nell'eventuale com­mento.
E' in questo contesto che giovedì scorso è pervenuto, sul mio indirizzo di posta elettronica, un messaggio (solo apparentemente riservato) contenente il testo di una bozza di un d.d.l. intitolato “Disposizioni per smaltire l'arretrato in materia civile da parte degli uffici giudiziari”.
Sebbene si sia lontani dagli sconvolgenti scenari di Wikileaks e benchè la provenienza del messaggio sembrerebbe in questo caso affidabilissima (un po' meno della fonte del documento allegato, che rimane a me ignoto) permane la cautela nella lettura e nel commento di una semplice bozza di un provvedimento legislativo, tradizionalmente destinato a mutare il suo contenuto originario nei passaggi tra le varie commissioni e nella successiva discussione in aula.
L'argomento menzionato non è d'altra parte assolutamente improbabile, sposandosi perfettamente con il dichiarato intento ministeriale di realizzare praticamente il cosidetto sistema di “rottamazione dei procedimenti civili datati”, mediante affidamento agli improbabili “ausìli” dei soliti onorari di turno (idea apparentemente abbandonata qualche mese fa) ovvero a sempre più drastiche riduzioni dei termini processuali (rispondenti ad automatico calcolo matematico-statistico secondo cui l'indicazione di un termine più breve non può che comportare una riduzione del tempo intercorrente tra le singole fasi del processo); residuerebbe poi l'ormai periodico ricorso alle modificazioni codicistiche che hanno reso ormai lontano ricordo quel secolare sistema processuale che studiai tra gli anni '83 e '87 e che applicai nei primi anni della mia professione.
Queste le indispensabili premesse di una prima lettura di una bozza che però, in considerazione della rapidità nell'emanazione di alcuni recenti decreti(...ni) e dell'eventualità che possa essere imposta manu militari agli operatori del diritto, mi induce a prestare dovuta attenzione al contenuto del do­cumento ricevuto, commentandone sinteticamente i punti salienti, sollecitando la discussione degli interessati ed il successivo e tempestivo intervento degli organismi di rappresentanza della classe forense.
Apprezzabile si rivela l'incipit della bozza di cui sopra, preordinata a demandare ai presidenti dei Tribunali e delle Corti d'Appello la predisposizione di un piano d'attacco per la gestione del contenzioso pendente, comprensivo degli obiettivi da perseguire concretamente nel corso dell'anno giudiziario, del conseguimento di rendimento dell'ufficio e dell'individuazione delle priorità richiesta dall'una anziché dall'altra tipologia di processo, da elaborarsi mediante raffronto tra i risultati conseguiti nell'anno precedente.
I programmi vengono comunicati ai Consigli dell'ordine degli avvocati e, more solito, sembrerebbe trattarsi di mera comunicazione istituzionale ben diversa da quella analoga prevista in favore del C.S.M., dichiaratamente rilevante ai fini della valutazione sulla conferma degli incarichi direttivi del mittente.
L'art. 2 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con facoltà universitarie e scuole di specializzazione per le professioni legali oltre che con i consigli dell'ordine (il tutto – è scritto a chiare lettere – senza oneri a carico delle finanze pubbliche) affinchè i “più meritevoli” possano svolgere il corso di dottorato di ricerca o di specializzazione per le professioni legali presso gli uffici giudiziari.
La previsione non si discosta più tanto da quella attualmente in vigore salvo a considerare il ruolo che l'interessato meritevole acquisisce in questa fase della sua formazione e che, se svolta negli uffici giudiziari, non si limita alla passiva presenza in udienza quanto – ed ove il magistrato ne faccia richiesta – all'“assistenza nel compimento delle ordinarie attività” del giudice (c'è quindi da chiedersi quale possa essere lo sviluppo di questa assistenza alla luce delle previsioni del redigendo decreto).
L'art. 3 potrebbe rivelarsi foriero di dissidio con le rappresentanze sindacali dei lavoratori (al pari di quanto recentemente riscontrato in una vicenda che ha visto partecipe una nota casa automobilistica italiana). Si tratta infatti della modifica di un inciso della finanziaria 2008 che prevedeva la possibilità di sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari mediante le procedure di mobilità. Nella versione vigente il Ministero è abilitato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l’utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, “...secondo le vigenti disposizioni contrattuali”.
Questo passo (contenuto al comma 128 dell'art. 3 della L. 244/2007) verrebbe sostituito dall'inciso “...e in deroga ad ogni limite temporale previsto dalla contrattazione collettiva”.
Conclusa la parte organizzativa, la bozza procede alla trattazione delle misure straordinarie previste per i giudizi pendenti in Cassazione e che vengono modellate sulla falsariga dell'analogo sistema attuato nel processo amministrativo. Anche in questo caso, infatti, si impone al ricorrente il deposito dell'istanza di prelievo che, ove non perfezionata nei sei mesi dall'avviso in tal senso inoltrato dalla cancelleria, conduce all'estinzione del decreto.
Pressoché scontato precisare come il termine sia espressamente inteso come perentorio.
Con l'art. 5 della bozza si interviene finalmente sulla modifica sostanziale delle norme codicistiche, integrando l'art. 89 c.p.c. tradizionalmente riservato al comportamento delle parti in sede processuale e modificando il titolo dell'intera rubrica (al momento “Espressioni sconvenienti od offensive”), con l'intestazione “Dovere di sintesi ed espressioni sconvenienti od offensive”.
L'impostazione della norma pare più assimilabile ad un dictat di memoria scolastica che non ad un provvedimento giuridico e prevede specificatamente il dovere (delle parti e dei loro difensori) di illustrazione sintetica delle ragioni, sanzionandone la violazione con il rifiuto del giudice di verbalizzazione (?) od, ancor di più, dalla restituzione dell'atto eccedente la sinteticità dell'esposizione con termine perentorio per la rinnovazione e contestuale indicazione dei limiti di tempo o di spazio consentiti (?).
Inutile precisare che il termine, in questo caso, sia espressamente inteso come perentorio.
Nel tentativo di accelerare ulteriormente i tempi del processo, quale miglior soluzione della riduzione del contenuto degli atti, dei verbali ed – inevitabilmente – delle sentenze?
E così, unitamente alla sinteticità delle esposizioni delle parti, ecco comparire (in maniera neanche fittizia) l'ulteriore modificazione dell'art. 163 c.p.c. che rinvia alla nuova versione dell'art. 281 c.p.c. debitamente arricchito di un decies intitolato DELLA MOTIVAZIONE BREVE.
Se qualche riserva aveva ingenerato il sistema di processo sommario (della cui applicazione disconosco le risultanze statistiche) altrettanto potrebbe ritenersi per questa sorta di provvedimento interinale (decreto) assunto successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 190 c.p.c. e contenente l'indicazione dell'udienza per la lettura del dispositivo.
Inutile precisare che il termine di 30 giorni per l'assunzione di detto provvedimento (non essendo in alcun modo riconducibile all'attività del difensore) assume era natura ordinatoria.
Immediata una considerazione pratica discendente dalla conoscenza dei tempi biblici intercorrenti tra la fissazione delle udienze ordinarie.
Anche a voler dare per scontato che il termine (ordinario) di 30 giorni venga inderogabilmente rispettato dal magistrato, sembrerebbe davvero difficile predeterminare (anche perchè non predeterminato) il lasso di tempo intercorrente tra l'emissione del decreto e l'indicazione della successiva udienza.
Nuovi i termini di impugnazione della “sentenza breve” ed ancor più ridotti rispetto a quelli previsti per il già rapidissimo procedimento sommario di cognizione.
Chi dovesse intendere proporre impugnazione dovrà chiedere, entro 15 giorni, il deposito della motivazione che avverrà entro i successivi 30 giorni.
Inutile precisare che il termine del deposito per la motivazione è ordinario laddove quello per la preliminare richiesta è perentorio.
Se nessuno delle parti dovesse rispettare il termine ovvero chiedere la motivazione, la sentenza breve passerebbe in giudicato (a dire il vero il titolo dell'articolo di riferimento è l'art. 324-bis che non parla di inimpugnabilità della sentenza ma il senso pare essere che alla mancata richiesta di motivazione si determini il passaggio in giudicato).
Nell'ottica del tentativo di deflazione del ricorso all'attività giudiziaria (costituente notoriamente esclusivo campo di azione dell'avvocato) si introduce un simpatico inciso nella parte delle spese di giustizia, il cui commento si affida al lettore del testo integrale delle lettere a) e b) qui trascritte.
“1-bis. Il contributo è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione ed è dovuto nella misura fissa di euro 500 nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione”;
“Nell'ipotesi prevista dall'art. 281-decies terzo comma del cpc (ndr la sentenza breve) la parte che per prima deposita l'atto di richiesta della motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamen­to contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio.”
A leggerla testualmente sembrerebbe quindi che sia necessario un preventivo pagamento per una fase processuale che potrebbe anche non realizzarsi concretamente (riterrei quantomai logico e ragionevole rinviare ogni decisione sull'impugnazione alla lettura della motivazione).
Non pare quindi eccessivo qualificare tale previsione come vera e propria gabella che intacca peraltro uno dei più tradizionali cardini processuali (l'obbligo di motivazione) e che qui viene integrato da un versamento a fondo perduto avente (quantomeno nel caso di giudizi dal valore rilevante) rilevanza economica non secondaria ed indifferente all'eventuale ripensamento (e quindi alla restituzione del contributo versato) sulla opportunità di impugnare.
Si tratta, evidentemente, di una primissima e sicuramente intempestiva lettura di una semplice bozza di lavoro di cui pare però opportuna la preventiva conoscenza anche in ossequio al famoso motto che – dalle mie parti – affida la tutela della persona ad una attenta e preventiva salvaguardia.

(Da Altalex del 21.2.2011)

lunedì 21 febbraio 2011

ASTENSIONE AVVOCATI DAL 16 AL 22 MARZO CONTRO MEDIACONCILIAZIONE

ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA

L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana riunitasi in data 18 febbraio 2011 presso la Cassa Forense
rilevato
-che è in atto un progetto legislativo di sostanziale soppressione del diritto di difesa con conseguente frustrazione della tutela giudiziaria del cittadino in violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;
- che tale disegno favorisce i poteri forti e calpesta i diritti dei deboli e dei cittadini comuni;
- che il progetto passa attraverso l'approvazione del decreto legislativo n. 28/2010 in tema di conciliazione obbligatoria con l'esclusione dell'assistenza necessaria dell'avvocato e con illegittima limitazione del diritto del cittadino all'accesso della giustizia e attraverso il disegno di legge preannunciato dal Ministro della Giustizia, in Consiglio dei Ministri, che prevede lo smaltimento del carico giudiziario civile con sentenze senza motivazione, perenzione dei processi in appello ed in Cassazione, limitazione dei diritti di difesa con inaccettabili deterrenti di natura economica ed il reclutamento senza selezione di 600 ausiliari;
- che, in particolare, la media-conciliazione obbligatoria, confermata in vigore e in funzione per un numero spropositato di processi all'anno (quasi 500.000), limita il diritto del cittadino all'accesso alla giustizia con scelte inadeguate che impongono costi non giustificati anche per chi vuole accedere direttamente al giudizio, e comportando la possibilità di concludere il tentativo di conciliazione con una proposta che può avere effetti negativi per la parte vittoriosa in giudizio;
-che tale obbligatorietà è viziata per eccesso di delega e per contrasto con l’art. 24 della Costituzione;
- che il Governo con la presentazione di un maxi-emendamento al "Decreto mille proroghe", votato con la fiducia, ha disatteso il parere della Commissione Giustizia del Senato che proponeva lo slittamento dell'obbligatorietà della media-conciliazione in attesa delle modifiche legislative ed ha, inoltre, contrastato ed eluso l'emendamento approvato dalle Commissioni Riunite Bilancio ed Affari Costituzionali di proroga per tutte le materie;
- che il Congresso Nazionale Forense ha dato incarico all'OUA e al CNF di assumere iniziative concrete per la modifica della normativa della media-conciliazione e per la tutela del diritto di difesa;
- che la media-conciliazione obbligatoria entra in vigore il 21 marzo pv. senza che siano stati adeguatamente predisposti gli uffici di conciliazione con grave disagio per i cittadini e i difensori;
tanto rilevato
delibera
lo stato di agitazione dell'Avvocatura
proclama
l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria dal giorno 16 marzo 2011 al giorno 22 marzo 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione"
indice
una pubblica manifestazione di denuncia e protesta per il giorno 16 marzo 2011 alle ore 10.00, in luogo che sarà tempestivamente comunicato
invita
gli avvocati ed i cittadini a prendere parte a detta manifestazione
invita
i Consigli degli Ordini e le Associazioni Forensi ad organizzare, insieme ai Delegati dell’OUA, nei giorni dell’astensione assemblee aperte ai cittadini e alla società civile per spiegare le motivazioni dell’astensione
dispone
trasmettersi la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali, alle Unioni Distrettuali degli Ordini, alle Associazioni Forensi nonchè al Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e ai responsabili giustizia dei partiti.

Roma 18 febbraio 2010

Il Segretario Avv. Fiorella Ceriotti    Il Presidente Avv. Maurizio de Tilla

L’assicurazione auto può essere intestata solo al proprietario del veicolo

Cassazione civile, Sez. III, sentenza 21.1.2011 n. 1408

Non può essere riconosciuto il diritto di poter stipulare un contratto assicurativo anche da parte di chi non sia il proprietario del veicolo, ma solo il conducente. Lo ha stabilito la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 gennaio 2011, n. 1408 attraverso la quale non si ritiene vessatoria, per il consumatore, la clausola che impedisce di assicurare, mediante la medesima polizza e la medesima classe di R.G. merito, una vettura altrui ma pur sempre in uso al conducente.
Il ricorrente, nella specie, agiva contro la compagnia assicuratrice chiedendo di assicurare, per la R.C. auto, un veicolo intestato alla madre, dallo stesso abitualmente condotto, mediante una polizza a se stesso intestata per un altro veicolo di sua proprietà.
Il giudice di legittimità esclude che possa essere legalmente imposto alla compagnia assicuratrice il diritto del contraente di assicurare, mediante una polizza a sè intestata, il veicolo in proprietà altrui, con la conseguenza che, non potendo essere accolta la richiesta del ricorrente, si riconosce la necessità per cui il contratto di assicurazione debba essere intestato alla persona proprietaria del veicolo e non ad altri.

(Da Altalex del 14.2.2011. Nota di Simone Marani)

UDIENZA MILAZZO DAL 24 AL 26 FEBBRAIO

LA CANCELLERIA CIVILE DEL TRIBUNALE DI GIARRE CI HA INFORMATO CHE L'UDIENZA DEL DOTT. MILAZZO, GIA' PREVISTA PER GIOVEDI' 24 FEBBRAIO, E' STATA RINVIATA D'UFFICIO A SABATO 26 FEBBRAIO.

domenica 20 febbraio 2011

Revoca "no limits" per il vice procuratore onorario impreparato

Iter di rimozione senza limiti di tempo né decadenza contro il Mot inadeguato in udienza

Il vice procuratore onorario? È un "osservato speciale". Lo dice chiaro e tondo il Tar Lazio nella sentenza n. 1339 dell'11 febbraio 2011, emessa dalla prima sezione, che conferma la revoca di un magistrato onorario di tribunale trovato più volte impreparato nei dibattimenti penali: se viene meno l'idoneità alla funzione, l'incarico va annullato. E, diversamente dalle sanzioni disciplinari ai giudici di pace, il procedimento finalizzato alla rimozione del vice procuratore onorario non prevede un termine temporale entro cui deve essere concluso l'iter.
Il magistrato non togato, proprio perché non è entrato per concorso e non risulta dunque di ruolo, è «costantemente sotto stretta osservazione» rispetto all'adeguatezza alla funzione per cui è stato nominato. In caso siano rilevati standard di prestazioni inferiori al dovuto, allora, la revoca scatta subito, senza possibilità di "compensazione" con meriti ascrivibili al Mot per sue precedenti attività.
Confermata nella specie la rimozione disposta dall'amministrazione, che non decade mai dal suo potere sanzionatorio: più d'una volta il magistrato non togato si è rivelato non in grado di esercitare a dovere l'accusa nei dibattimenti penali perché non conosceva a fondo il fascicolo del pubblico ministero (ma anche per limiti "culturali" sugli istituti processuali e caratteriali nei rapporti con gli altri). Né il procedimento di revoca risulta invalidato dalla circostanza che il professionista non è stato messo al corrente della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia durante l'audizione personale davanti al Consiglio giudiziario. All'ex vice procuratore non resta che pagare le spese di giudizio.

(Da cassazione.net)

sabato 19 febbraio 2011

Vertenza giustizia, l’OUA ha incontrato il presidente della Corte costituzionale, Ugo De Siervo

COMUNICATO STAMPA OUA DEL 18.2.2011

Si è tenuto nella tarda mattina (di ieri, ndAGANews) l’incontro tra la Giunta esecutiva dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, guidata dal presidente, Maurizio de Tilla, e il presidente della Corte Costituzionale, Ugo De Siervo. Nella riunione, l’Oua ha illustrato la proposta sulla modifica della Costituzione includendo l’avvocatura, insieme alla magistratura nella sezione che riguarda la giurisdizione.
Sono state inoltre presentate le iniziative dell’Oua contro la crisi che attanaglia la giustizia italiana, a partire dal “Decalogo per la riorganizzazione della macchina giudiziaria” e dal “Patto per la giustizia e i cittadini”, sottoscritto con l’Anm e tutti gli operatori del settore.
Alla fine della riunione Maurizio de Tilla si è mostrato profondamente soddisfatto: “Un incontro molto positivo, abbiamo illustrato la proposta di modifica della Costituzione per il riconoscimento dell’avvocatura come soggetto costituzionale nella giurisdizione e ribadito che il corretto funzionamento del sistema della giustizia dipende anche dall’indipendenza e dai rapporti equilibrati tra giudici e avvocati. Entrambi i soggetti (avvocati e magistrati) sono i protagonisti della giurisdizione».
Il presidente dell’Organismo unitario infine ha prospettato alcune delle proposte contenute nel Decalogo Oua  per la riorganizzazione della macchina giudiziaria: “E’ necessario – conclude de Tilla, citando solo alcuni temi - ripartire dalla riorganizzazione della giustizia, razionalizzare l’impiego dei magistrati, adottare le best practices, avviare un serio e generale processo di informatizzazione degli uffici giudiziari e rilanciare il processo telematico, avviare la riforma delle molte figure di giudice onorario in una unica, rigorosa e qualificata magistratura laica”.

Consiglio di Stato: si ripeta l'orale d'avvocato se svolto in clima di forte ostilità

Consiglio di Stato – Sez. IV Giurisdizionale, Ordinanza 15.2.2011, n.674

Esame avvocati: è illegittima la prova orale se svolta in un clima di forte ostilità. E’ questo il principio con cui il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare disponendo la ripetizione della prova orale dell'esame di accesso alla professione di avvocato, dinanzi alla Commissione d’esame in composizione diversa da quella che ha già esaminato l’appellante.
Nella fattispecie, prima dell'ordinanza cautelare sulla sentenza di primo grado, era stata disposta dettagliata istruttoria chiedendo alla commissione plurime e separate relazioni sul reale andamento della seduta di esame orale, adempimento non soddisfatto in oltre tre mesi.
Pertanto, il Collegio, ai sensi degli artt. 64, comma 2, cod. proc. amm. e 116, comma 2, cod. proc. civ. ha considerato provato quanto meno l’assunto di parte appellante in ordine al clima di forte ostilità in cui si era svolta la prova di esame.

(Avv. Alfredo Matranga – Da filodiritto.com del 19.2.2011)

L'avvocato straniero può esercitare nel Paese membro se si iscrive all'albo

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza Ebert causa C-359/09 del 3 febbraio 2011 ha precisato che le autorità nazionali possono stabilire che sia necessario l'obbligo di iscrizione all'ordine, per l'esercizio della professione forense nello Stato membro ospitante con il titolo di quest'ultimo.
La fattispecie in esame ha come protagonista un avvocato tedesco.
Il legale, che vive da tempo in Ungheria, dove ha acquisito anche la laurea in giurisprudenza, esercita in uno studio della capitale ungherese ed è stato ammesso all'albo dei giuristi europei. Gli è stata negata, però, la possibilità di utilizzare il titolo ungherese “ügyvéd” perché non iscritto presso l'ordine degli Avvocati di Budapest. A seguito del diniego, l'avvocato si è rivolto alla Corte di appello ungherese che, prima di decidere, si è rivolta alla Corte di giustizia.
I giudici della Corte chiariscono che le modalità di accesso alla professione di avvocato previste dalle direttive 89/48 e 98/5, impongono all'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine la sottomissione alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano con il corrispondente titolo professionale di tale Stato membro. Di conseguenza, gli ordini possono imporre a chiunque eserciti la professione di avvocato il rispetto di regole “giustificate dal pubblico interesse, come le norme in tema di organizzazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità” e quindi stabilire che per esercitare con il titolo di avvocato dello Stato membro ospitante il legale sia obbligatoriamente membro dell'ordine degli avvocati di tale Stato.

(Da Avvocati.it del 18.2.2011)

venerdì 18 febbraio 2011

Conciliazione, un vero guazzabuglio

di Luigi Berliri

Altro che conciliazione. È finita in un «tutti contro tutti» la corsa all'inserimento di mozioni nel decreto Milleproroghe. Qualche giorno fa i senatori della commissione Giustizia avevano votato, con approvazione bipartisan, una mozione con cui si rimandava di un anno l'entrata in vigore della mediazione civile. Poi però, durante una riunione notturna, due senatori (vicini al ministro Alfano) hanno inserito una nuova mozione che rinvia di un anno l'entrata in vigore della conciliazione esclusivamente per le controversie condominiali e per quelle che riguardano incidenti stradali. Per tutto il resto, quindi, partenza confermata a marzo. «È un colpo di mano, il ministro Alfano ha ceduto ai poteri forti e ad alcuni ambienti ministeriali» ha subito tuonato Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura. «È in atto - continua de Tilla - un evidente tentativo teso a rottamare la giustizia civile con l'obbligatorietà della mediaconciliazione. L'obbligatorietà della mediaconciliazione è incostituzionale, tanto più perché collegata alla mancata previsione di necessità dell'assistenza dell'avvocato. E a questo ci opporremo in ogni sede». Insieme a quelli dell'Oua non si sono fatti attendere nemmeno i commenti dell'Associazione nazionale forense: «Il susseguirsi di decisioni assolutamente contraddittorie, che vede su fronti contrapposti il Parlamento e il governo, si traduce in un unico risultato: enormi danni per i cittadini» attacca il segretario generale, Ester Perifano. Usa toni più morbidi, secondo suo costume, il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa che evidenzia che non sono disponibili le aule presso i tribunali, e non sono reclutabili i conciliatori nel numero e con la professionalità richiesta. «Il Cnf - ribadisce Alpa - apprezza l'idea di ridurre l'impatto della mediazione obbligatoria per i due settori nei quali si registra il maggior contenzioso (condominio e circolazione stradale) e tuttavia, di fronte alle oggettive situazioni di difficoltà, alla quale non si è ancora potuto porre rimedio, esclude che allo stato attuale l'idea sia praticabile, in quanto i problemi permarrebbero comunque per i settori in cui la mediazione fosse attivata». Dall'altra parte della barricata, i sostenitori della conciliazione non esultano: «Il rinvio della mediazione non consente di rendere tempestivamente efficace la riforma, rischiando di vanificare un così importante sforzo riformatore perseguito dal governo» sostengono in una lettera congiunta Camere di commercio, imprese e professionisti che da tempo chiedevano al governo di non cedere alla tentazione del rinvio. Il rinvio invece è arrivato per quelle due discipline (condominio e incidenti stradali) che, per stessa ammissione di de Tilla, da sole sostengono il lavoro di circa 30 mila avvocati al Sud e quasi 100 mila in tutta Italia. Il ministro Alfano, quindi, caldeggiando il rinvio di queste due discipline ha «salvato» il lavoro a metà degli avvocati senza far saltare del tutto la riforma. Compromesso che poteva anche risultare accettabile. Ma non in una vicenda in cui nessuna delle parti sembra ormai disposta a essere conciliante.

(Da Mondoprofessionisti del 18.2.2011)