venerdì 25 febbraio 2011

Diffamazione dal parlamentare e responsabilità civile


Cass. Civ., Sez. III, 21.2.2011, n. 4196

La citazione in giudizio di un parlamentare al fine di consentire al Giudice di valutare se il fatto dal medesimo commesso, pur se a contenuto diffamatorio, sia da considerare scriminato ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., non integra il fatto costitutivo della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione. Tale fatto, invero, può intendersi illecito solo qualora, come disposto dall'art. 2043 c.c., sia offensivo dell'onore e del decoro della persona altrui. La menzionata causa soggettiva di esclusione della punibilità, non incidendo sulla oggettiva illiceità dell'atto, non può pertanto, ritenersi idonea a costituire il presupposto per la configurabilità della diffamazione per colui che abbia agito in giudizio nei confronti del parlamentare, ivi chiedendo di essere risarcito dei danni che assume derivati dall'offesa alla sua reputazione espressa nella interrogazione o nella interpellanza di costui.

(Da telediritto.it del 25.2.2011)