sabato 12 febbraio 2011

No al risarcimento del danno biologico per la mamma che perde la figlia in un incidente automobilistico

 
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2557 del 3 febbraio 2011 ha stabilito che in caso di morte del prossimo congiunto lo stato di prostrazione in cui si possono trovare i congiunti superstiti può essere risarcito come danno non patrimoniale e non come danno biologico.
La vicenda tratta di un incidente stradale nel quale ha trovato la morte una ragazza romana travolta da una autovettura. Il Tribunale di Roma ha condannato il proprietario dell’auto, l’assicurazione ed il Comune di Roma. La Corte d’appello della capitale ha riformato in parte la sentenza assolvendo il Comune ed equiparando anche le posizioni dei genitori e dei fratelli. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma la madre della ragazza deceduta ha presentato ricorso in Cassazione.
I giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso della donna.
I giudici di legittimità spiegano che l’interesse fatto valere è quello della intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia ricollegabile ad alcuni precetti costituzionali. Tale interesse non ha natura economica e la sua lesione non apre la via al risarcimento previsto all’articolo 2043 del codice civile.
La Cassazione, ha così reputato corretta l’interpretazione dei giudici di merito includendo in quello non patrimoniale lo stato di prostrazione con tutti i sintomi connessi alla perdita del figlio.

(Da Avvocati.it dell’11.2.2011)