Tar Campania-Napoli Sez. VIII, sent. 28.1.2011 n. 581
La decisione in rassegna conferma l'orientamento maggioritario secondo cui è legittima la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nel caso in cui sia accertata la identità di un elaborato scritto ad altro elaborato scritto.
La commissione di esame aveva revocato il voto già assegnato all’elaborato concernente la prova di diritto civile, disponendone l’annullamento, assumendo che il parere fosse in parte copiato da un altro elaborato.
La ricorrente riteneva il difetto di motivazione del provvedimento di revoca del voto inizialmente attribuito al suo elaborato in materia di civile, in quanto non veniva data contezza, in sede giustificativa, dell'asserita copiatura. Nel merito, inoltre veniva contestata l'erronea valutazione della copiatura medesima, in quanto non di plagio si trattava, ma di mera affinità tra i due compiti, dovuta all'impiego da parte di entrambi i candidati del medesimo “codice civile commentato con la giurisprudenza”.
È l'occasione per ribadire il noto orientamento in materia di motivazione della non ammissione alle prove orali: “Non costituisce onere della commissione di esame dare contezza, attraverso segni grafici o evidenziazioni, dei passaggi degli elaborati esaminati e posti a raffronto dai quali si evince il vizio legittimante l’annullamento degli stessi: l’interessato, così come il giudice chiamato a valutare la legittimità dell’azione amministrativa, ben può riscontrare l’attività della commissione di esame, operando una lettura comparata dei compiti stessi, verificando così agevolmente se uno dei due candidati abbia attinto dall’altro o – il che è lo stesso sul piano del risultato – se entrambi abbiano fatto riferimento ad una fonte esterna”.
Con riguardo alla censura di erronea valutazione del plagio, la Corte chiarisce che laddove l'affinità degli elaborati non si limiti ai riferimenti giurisprudenziali contenuti nei Codici, ma riguardi anche “le considerazioni proprie della candidata, per giunta anche nell’elaborazione della “scaletta” utilizzata per esporle”, deve essere disposto l'annullamento.
E ciò perché tale circostanza fa ragionevolmente ritenere che gli elaborati conformi siano redatti sulla base di una comune “fonte di ispirazione”
La mancanza di originalità nel tema, dovuta alla coincidenza delle argomentazioni e della scaletta costituisce indizio sufficiente per ritenere l'elaborato viziato da plagio, e, dunque, annullabile.
(Da Altalex del 2.2.2011. Nota di Lorenzo Prudenzano)