martedì 22 febbraio 2011

Solo l'amministratore condominiale può querelare se il reato è contro le parti comuni


Serve il mandato dell'assemblea: esclusa la legittimazione del singolo proprietario

Quando la violazione di domicilio riguarda una parte comune dell'edificio, il singolo condominio non è legittimato a presentare la querela: può farlo soltanto l'amministratore condominiale dopo l'incarico ad hoc conferitogli dall'assemblea. Lo chiarisce la sentenza n. 6197 del 18 febbraio 2011, emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione.
Annullata senza rinvio la condanna a due mesi di reclusione contro l'uomo che si era introdotto di nascosto nel sottoscala di un fabbricato: l'azione penale non poteva essere esercitata perché non è valida la querela presentata dal condomino che aveva sorpreso "l'intruso" nei locali di proprietà comune. È infatti escluso che il singolo proprietario dell'appartamento sia legittimato ad agire grazie alla titolarità delle quote millesimali: non è possibile alcuna applicazione "frazionata", rispetto all'oggetto del reato, della facoltà di aprire un giudizio penale.
La legittimazione va invece riconosciuta al condominio, considerando la sua natura di strumento di gestione collegiale degli interessi comuni: la presentazione di una valida querela per un reato commesso contro il patrimonio comune non può che passare dall'assemblea condominiale, che conferisce all'amministratore lo specifico incarico a procedere. Laddove è prevista la procedibilità a querela della persona offesa, si lascia infatti a quest'ultima una valutazione di particolare impegno e complessità: quando allora la vittima del reato non è un singolo ma una "comunità", è necessaria una piena e completa deliberazione da parte del soggetto passivo nella sua interezza. Decisione che, nel caso del condominio, può essere soltanto una decisione dell'assemblea, vale a dire l'organismo che rappresenta istituzionalmente la totalità dei componenti.
L'evoluzione della legislazione, peraltro, tende a valorizzare il ruolo del condominio in quanto centro d'imputazione di situazioni giuridiche, anche di rilevanza pubblicistica, a scapito dell'autonoma rappresentatività dei singoli condomini.

(Da telediritto.it del 21.2.2011)