venerdì 11 febbraio 2011

Abuso di processo e condanna per lite temeraria

Trib. Varese - Sez. I Civ. - Dott. G. Buffone, Sent. 22.1.2011 n. 98

Trasferire nel contesto giudiziario il terreno di scontro tra coniugi in fase di separazione, promuovendo giudizi o resistendo a domande abusando del processo, costituisce condotta rimproverabile che deve essere sanzionata con la condanna per lite temeraria (di euro 10.000).
Lo ha stabilito il Giudice del Tribunale di Varese secondo cui, in particolare, "L’abuso del processo causa un danno indiretto all’erario (per l’allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l’insorgenza dell’obbligo al versamento dell’indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell’accertamento della verità) e va dunque contrastato. In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell’art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Infatti, la norma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 nel terzo comma dell’art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria” come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto, là dove ha statuito che essa introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema Giustizia, traducendosi, dunque, in “una sanzione d’ufficio”. Nella medesima direttrice ermeneutica si colloca la giurisprudenza di questo Tribunale".
Ancora: "nell’attuale realtà storico-sociale, le istituzioni del Paese annoverano “le inefficienze e le lunghezze del sistema giudiziario civile tra le cause del rallentamento dello sviluppo economico dell'Italia”; in particolare, il Supremo Giudice afferma che “tutte le istituzioni del Paese da tempo annoverino la inappagante funzionalità della giustizia civile (la quale dipende soprattutto dai lunghi tempi di definizione, a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero delle cause promosse) fra le ragioni di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile, segnatamente sotto il profilo dell'abbassamento della propensione agli investimenti”. E’ dunque certo che le liti temerarie contribuiscono ad un danno all’intera collettività, poiché il carico del lavoro giudiziario rallenta inevitabilmente la trattazione di tutti i procedimenti sul Ruolo con riflessi negativi di impatto elevatissimo (si pensi ai costi ingenti che lo Stato versa per i ritardi ex lege 89/2001)".

(Da Filodiritto del 9.2.2011)