martedì 8 febbraio 2011

«La provvisionale? Mi rovina». Stop all'esecuzione se la condanna civile è un danno irreparabile

L'obbligato deve provare che pagando la somma non potrebbe poi soddisfare esigenze vitali. L'imputato o il responsabile civile possono ben ottenere la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, anche quando essa consiste nel pagamento di una somma particolarmente elevata. Ma la Cassazione decide per lo stop soltanto quando l'obbligato dimostra che il versamento di quell'importo spropositato gli impedirebbe di far fronte a proprie esigenze vitali. Lo precisa la seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 4188 del 4 febbraio 2011.
Per far scattare la sospensione ex articolo 612 Cpp è necessario che l'esecuzione della condanna civile costituisca per l'obbligato «un danno grave e irreparabile». Il che, contrariamente a quanto riteneva un tempo la stessa Suprema corte, non si verifica soltanto quando il pregiudizio consiste nella distruzione della cosa controversa; il presupposto per lo stop all'esecuzione della condanna civile, infatti, può ben consistere anche nel pagamento di una "provvisionale" troppo elevata in rapporto alle disponibilità dell'obbligato. Ma per ottenere l'accoglimento della domanda l'interessato deve dimostrare che effettuando il versamento "incriminato" rischierebbe di restare senza beni fondamentali per le sue esigenze esistenziali.
Nel caso risolto dai giudici del Palazzaccio, invece, l'obbligato si limita ad affermare genericamente che la condanna al pagamento di una somma particolarmente cospicua, superiore alle richieste della stessa parte civile, fosse forse frutto di un errore nella conversione lira-euro e sicuramente sarebbe risultata letale per la società amministrata dall'interessato. Troppo poco per ottenere lo stop dalla Suprema corte.

(Da Telediritto del 7.2.2011)