giovedì 10 febbraio 2011

Circolazione stradale: se non vi è scontro il concorso di colpa va provato

Il Tribunale di Piacenza con sentenza del 20 gennaio 2011 ha affermato che la presunzione di corresponsabilità prevista in materia di circolazione di veicoli (art. 2054, comma 2 c.c.) è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli, non anche quando sia mancata la collisione tra gli stessi.
Nel caso in questione, un autobus viaggia a velocità sostenuta su una strada statale sdrucciolevole e particolarmente impervia. Incrocia, in un tratto piuttosto stretto, uno scuolabus proveniente in direzione di marcia opposta. Per evitare l’impatto finisce nel canale laterale. Invano invoca davanti al Tribunale di Piacenza la presunzione di corresponsabilità.
Il giudice monocratico del Tribunale richiama l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che ha precisato che la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c. è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione fisica tra gli stessi.
Nel caso di specie oggetto della materia del contendere è proprio l’accertamento dell’eventuale responsabilità, e quindi del contributo causale, dello scuolabus, non coinvolto in nessuno scontro.
Il giudice piacentino conferma che spetta all’autista provare che l’occupazione del bordo stradale oltre il limite asfaltato, è stata una manovra di emergenza resa necessaria per evitare lo scontro con lo scuolabus.

(Da Avvocati.it del 9.2.2011)