lunedì 28 febbraio 2011

Professionisti: deduzione forfetaria sulle spese anche in caso di omessa dichiarazione

Manca una norma sulla quale fondare una diversa interpretazione

Deduzione forfetaria delle spese del 10% sui redditi del professionista anche in caso di omessa dichiarazione È quanto ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 4643 del 25 febbraio 2011, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.
La vicenda nasce da un avviso di accertamento Irpef notificato dall'ufficio delle imposte di Roma a un professionista che, scientemente, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. Lui l'aveva contestato, almeno sul fronte della deducibilità forfetaria delle spese. La commissione tributaria provinciale aveva accolto su questo punto. La Ctr del Lazio ha confermato. Ora la decisione è diventata definitiva in Cassazione.
Dopo aver esaminato l'attuale articolo 54 del Tuir, la sezione tributaria ha spiegato che dalla chiara lettera della norma si ricava che la disposizione in esame non e dettata allo scopo di concedere un beneficio fiscale, ma a quello di determinare, con riferimento ad una specifica sottospecie, la base imponibile da prendere in considerazione per calcolare l'imposta. Infatti secondo la disposizione l'imposta è costituita dall'ammontare dei compensi depurato di alcune (individuate) spese, se documentate, e comunque del 10%, corrispondente ad una forfettizzazione di tutte le altre spese, da non documentare". Non solo. Da questa ricostruzione sistematica - ha spiegato ancora il Collegio - consegue che il contenuto di tale norma, non introducendo ne disciplinando un beneficio, deve trovare applicazione a prescindere dal comportamento del contribuente, e quindi anche nell'ipotesi di volontaria omessa dichiarazione di tale tipo di reddito". Correttamente, pertanto, e con motivazione congrua la ctr del Lazio "ha ritenuto che la deduzione in esame non sia esclusa nel caso di redditi non dichiarati. Manca infatti una base normativa sulla quale fondare la diversa interpretazione sostenuta dal ricorrente, ne tale possono essere considerate le norme suggerite dallo stesso, che anzi, a contraris, ulteriormente avvalorano il principio sopra enunciato".

Debora Alberici (da telediritto.it del 28.2.2011)