Cassazione civile, Sez. III, sentenza 21.1.2011 n. 1408
Non può essere riconosciuto il diritto di poter stipulare un contratto assicurativo anche da parte di chi non sia il proprietario del veicolo, ma solo il conducente. Lo ha stabilito la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 gennaio 2011, n. 1408 attraverso la quale non si ritiene vessatoria, per il consumatore, la clausola che impedisce di assicurare, mediante la medesima polizza e la medesima classe di R.G. merito, una vettura altrui ma pur sempre in uso al conducente.
Il ricorrente, nella specie, agiva contro la compagnia assicuratrice chiedendo di assicurare, per la R.C. auto, un veicolo intestato alla madre, dallo stesso abitualmente condotto, mediante una polizza a se stesso intestata per un altro veicolo di sua proprietà.
Il giudice di legittimità esclude che possa essere legalmente imposto alla compagnia assicuratrice il diritto del contraente di assicurare, mediante una polizza a sè intestata, il veicolo in proprietà altrui, con la conseguenza che, non potendo essere accolta la richiesta del ricorrente, si riconosce la necessità per cui il contratto di assicurazione debba essere intestato alla persona proprietaria del veicolo e non ad altri.
(Da Altalex del 14.2.2011. Nota di Simone Marani)