mercoledì 16 febbraio 2011

Multe, «l'opposizione è tardiva»: è il giudice di pace che sbaglia sulla notifica a doversi correggere

Serve la revocazione e il non ricorso in Cassazione
per rimediare all'errore di fatto sulla cartella

L'opposizione contro la cartella esattoriale della sanzione amministrativa è tardiva e, dunque, inammissibile. Parola del giudice di pace, che tuttavia sbaglia perché ha letto male la data di notifica dell'atto amministrativo impugnato dal trasgressore. Può capitare, ma intanto che si fa? Il rimedio giudiziale è la revocazione davanti allo stesso magistrato onorario. Lo chiarisce l'ordinanza n. 3628 del 14 febbraio 2011, emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Basta poco e un "6" diventa un "8" agli occhi del magistrato onorario, tanto che il ricorso risulta proposto fuori tempo massimo, ma sulla vera data di notifica fa fede il timbro sulla busta contenente la cartella esattoriale impugnata. Insomma: per un mero errore di fatto il giudice di pace bolla come inammissibile l'impugnazione a causa di una presunta tardività. Sbaglia però in diritto il Gdp richiesto della revocazione quando sostiene che sia il ricorso per cassazione l'unico mezzo di impugnazione contro l'ordinanza di inammissibilità ex articolo 23 della legge 689/81: è invece la revocazione davanti allo stesso giudice di pace ex articoli 398 e 395 Cpc numero 4 - chiariscono invece gli "ermellini" - il rimedio previsto dall'ordinamento giuridico contro l'errore di fatto in cui il magistrato onorario è incorso nella lettura della cartella impugnata.
Resta da capire perché sia ammissibile l'impugnazione proposta dal trasgressore alla Suprema corte. Il fatto è che contro l'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione per tardività il ricorso per cassazione è previsto come rimedio impugnatorio dall'articolo 23 della legge 689/81 mentre contro la sentenza di revocazione sono ammessi gli stessi mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la decisione impugnata: il ricorso per cassazione, insomma, risulta esperibile anche contro la sentenza del giudice di pace che dichiara inammissibile la domanda di revocazione.

(Da Telediritto del 15.2.2011)