sabato 5 febbraio 2011

Il rimborso delle spese generali è automatico

 
La Cassazione con sentenza n. 2170 del 31 gennaio 2011 ha affermato che il rimborso delle spese generali, in caso di condanna alle spese di lite, è dovuto automaticamente, senza necessità di esplicita richiesta.
Nel caso in questione  un avvocato dopo aver assistito una cliente in una controversia relativa a compravendita immobiliare, ha chiesto al tribunale di Bergamo la liquidazione dei propri compensi (art. 23 legge n. 794/1942). Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma il provvedimento è stato cassato dalla Corte Suprema riconoscendo il diritto dell'avvocato a richiedere il compenso, benché fosse relativo ad attività stragiudiziale.
In sede di riassunzione del giudizio, però, il tribunale ha ridotto il compenso residuo e l’avvocato ha adito la Cassazione ancora una volta per violazione di legge e della tariffa professionale.
A suo giudizio, la nota spese prodotta esplicitava il dettaglio delle richieste per spese, anticipazioni, diritti e onorari, con indicazione delle singole voci. Il tribunale avrebbe ridotto drasticamente gli onorari in maniera del tutto arbitraria, motivando la riduzione con un banale riferimento alla mancata contestazione.
La Suprema Corte con la sentenza n. 2170 del 31 gennaio stavolta non cede e anzi sottolinea che nessuna norma sulla tariffa professionale sia stata violata con la statuizione del giudice di merito. Il rimborso delle spese generali di assistenza legale, infatti, spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione ex lege.

(Da Avvocati.it del 4.2.2011)