Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 3165 del 9 febbraio 2011 hanno stabilito che in materia di responsabilità per danni cagionati alla P.A. dal progettista dell'opera pubblica sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quello contabile.
Nel caso in questione, il Comune di Molfetta ha chiesto al Tribunale di Trani la condanna al risarcimento dei danni nei confronti di una società appaltatrice e dell'architetto progettista dell'opera per il mancato godimento dell'immobile causa gravi difetti di progettazione e costruzione che hanno reso lo stabile inutilizzabile. Il Tribunale ha eccepito il difetto di giurisdizione, ritenendo competente la Corte dei Conti, proponendo così regolamento di giurisdizione alle Sezioni Unite della Suprema Corte.
I giudici di piazza Cavour hanno affermato che il progettista dell'azienda appaltatrice non ha un “rapporto di servizio” con la stazione appaltante venendo a mancare l'elemento del rapporto continuativo di una determinata attività in favore della Pubblica Amministrazione. In sintesi i giudici supremi rilevano: “in tema di incarico per la progettazione di opera pubblica affidato a libero professionista, non è configurabile alcun rapporto di servizio tra la stazione appaltante e il progettista dell'opera, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione, versandosi in tal caso in un'ipotesi, non di inserimento del soggetto nell'organizzazione dell'amministrazione, ma di contratto d'opera professionale”.I giudici di legittimità affermano che per ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla P.A. dal progettista, l’ente pubblico dovrà rivolgersi al giudice ordinario e non alla Corte dei Conti.
(Da Avvocati.it del 15.2.2011)