Il solido rapporto affettivo non è requisito indispensabile
Non può essere dichiarato lo stato di adottabilità del minore che non ha un solido rapporto affettivo con i nonni qualora questi, fin dalla nascita, hanno presentato istanza di affidamento.
Lo ha sancito la prima sezione civile della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2102 del 28 gennaio 2011, hanno accolto il ricorso di un padre che si opponeva alla dichiarazione di adottabilità del figlio, affidato fin dalla nascita ai servizi sociali per via dello stato di tossicodipendenza dei genitori e nonostante le numerose domande di affidamento da parte dei nonni materni.
Il piccolo era stato quindi spedito presso una struttura pubblica mentre la madre e il padre venivano recuperati in una comunità. Non solo. La donna aveva inoltre recuperato il rapporto conflittuale con i suoi genitori tanto che, a un certo punto, era andata a vivere con loro.
Ma le autorità, nonostante le ripetute istanze dei nonni materni, avevano dichiarato lo stato di abbandono e poi di adottabilità del bambino.
Contro questa decisione ha presentato ricorso in Cassazione il padre del piccolo. La Suprema corte lo ha accolto bacchettando la decisione della Corte d'Appello definendo la motivazione di secondo grado carente in relazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Insomma i giudici territoriali non avrebbero dovuto negare l'affidamento ai nonni sulla base della mancanza dei rapporti significativi con il bambino, nonostante la disponibilità da loro affermata a prendersene cura sin dalla nascita".
Debora Alberici (da cassazione.net del 31.1.2011)