Iter di rimozione senza limiti di tempo né decadenza contro il Mot inadeguato in udienza
Il vice procuratore onorario? È un "osservato speciale". Lo dice chiaro e tondo il Tar Lazio nella sentenza n. 1339 dell'11 febbraio 2011, emessa dalla prima sezione, che conferma la revoca di un magistrato onorario di tribunale trovato più volte impreparato nei dibattimenti penali: se viene meno l'idoneità alla funzione, l'incarico va annullato. E, diversamente dalle sanzioni disciplinari ai giudici di pace, il procedimento finalizzato alla rimozione del vice procuratore onorario non prevede un termine temporale entro cui deve essere concluso l'iter.
Il magistrato non togato, proprio perché non è entrato per concorso e non risulta dunque di ruolo, è «costantemente sotto stretta osservazione» rispetto all'adeguatezza alla funzione per cui è stato nominato. In caso siano rilevati standard di prestazioni inferiori al dovuto, allora, la revoca scatta subito, senza possibilità di "compensazione" con meriti ascrivibili al Mot per sue precedenti attività.
Confermata nella specie la rimozione disposta dall'amministrazione, che non decade mai dal suo potere sanzionatorio: più d'una volta il magistrato non togato si è rivelato non in grado di esercitare a dovere l'accusa nei dibattimenti penali perché non conosceva a fondo il fascicolo del pubblico ministero (ma anche per limiti "culturali" sugli istituti processuali e caratteriali nei rapporti con gli altri). Né il procedimento di revoca risulta invalidato dalla circostanza che il professionista non è stato messo al corrente della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia durante l'audizione personale davanti al Consiglio giudiziario. All'ex vice procuratore non resta che pagare le spese di giudizio.
(Da cassazione.net)