venerdì 4 febbraio 2011

Nessuna condanna per l'avvocato che allontana il cliente dallo studio

La Cassazione con sentenza n. 3014 del 27 gennaio 2011 ha ribadito il principio già espresso in altre sentenze per cui lo studio professionale per quanto aperto al pubblico, trova tutela parificata al domicilio privato.
Nel caso in questione, un avvocato piemontese accusato per aver allontanato con violenza una cliente che non voleva uscire dal proprio studio professionale, ha arrecato alla stessa lesioni personali a seguito di urto con la porta montante. I giudici di appello  hanno ritenuto che la condotta del professionista non potesse ritenersi scriminata dall'esimente della legittima difesa e neppure dalla necessità di difendere il proprio diritto all'inviolabilità del domicilio. Il professionista si è rivolto alla Suprema Corte.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’avvocato annullando la sentenza dei giudici di appello.
I giudici supremi hanno ribadito che all’interno dello studio legale lo jus escludendi e lo jus prohibendi attengono al professionista.

(Da Avvocati.it del 2.2.2011)