giovedì 3 febbraio 2011

Proprietà, infiltrazioni, danni non patrimoniali, sussistenza

Tribunale Firenze, sentenza 21.1.2011 n. 147

Va riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale per la violazione del diritto di proprietà, rientrante nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona.
Posto che la risarcibilità del danno non patrimoniale è ammessa, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui il fatto illecito altrui vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti, la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana: deve nella specie ritenersi configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà, posto che la lesione di tale diritto non può non considerarsi ingiusta.

(Fonte: Massimario.it - 04/2011 – Da Altalex)