martedì 15 febbraio 2011

Onorari: l'avvocato non è vincolato alla privacy

 
La Cassazione con sentenza n. 3034 dell’8 febbraio 2011 ha precisato che l'avvocato difensore può trattenere copia dei dati personali del cliente anche dopo la revoca del mandato se lo fa per riscuotere la parcella.
Nella fattispecie il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta al risarcimento dei danni patrimoniali presentata da un uomo, scaturita dalla diffusione dei verbali di udienza relativi al procedimento di divorzio e contenti i dati sensibili riferiti al suo stato di salute.
In particolare, gli avvocati di controparte hanno utilizzato tali verbali per recuperare i suoi dati personali al fine di riscuotere gli onorari non pagati. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni, in quanto tali dati personali erano utilizzabili soltanto da parte dei titolari del loro trattamento. I giudici della Corte d’appello hanno confermato la sentenza di primo grado. L’uomo ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma ancora una volta senza successo.
I giudici di legittimità spiegano che i dati personali dei clienti sono liberamente utilizzabili ai fini di giustizia: va esclusa la violazione della privacy quando si tratta di far valere in altra sede processuale il diritto al compenso per l’attività professionale svolta.
Conseguentemente, il legale non deve risarcire il cliente che chiede i danni morali in relazione alla diffusione di dati sensibili relativi al suo stato di salute.
In conclusione, i giudici supremi affermano: “Se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui a fine di giustizia, e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy”.

(Da Avvocati.it del 14.2.2011)