martedì 8 febbraio 2011

Intimazione di pagamento: in materia di annullamento è competente il giudice tributario

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 1865 depositata lo scorso 27 gennaio hanno ribadito che la controversia diretta all’annullamento di un’intimazione di pagamento appartiene alla giurisdizione del giudice tributario; e ciò indipendentemente dalla natura dei vizi denunciati dal contribuente.
Nel caso in questione a seguito della notifica di un’intimazione di pagamento da parte di Equitalia, una s.r.l. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Lecco, che però qualificava l’azione come opposizione agli atti esecutivi, declinando la propria giurisdizione perché la controversia rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione delle Commissioni Tributarie. La società ricorreva per cassazione, ma senza successo.
I giudici della Suprema Corte  hanno ribadito che - secondo quanto disposto dall’art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 - sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario soltanto le controversie relative alla fase dell’esecuzione forzata; conseguentemente, l’impugnazione degli atti prodromici (cartella esattoriale, avviso di mora o intimazione di pagamento) è devoluta alla cognizione delle Commissioni tributarie.

(Da Avvocati.it del 7.2.2011)