giovedì 24 febbraio 2011

Esami avvocati, elaborato annullato: ai commissari basta indicare da quale testo copiò il candidato

Motivazione sufficiente, giurisprudenza consultabile solo sotto forma di massime

L'aspirante avvocato ha "barato" alla prova scritta. I commissari, però, se ne accorgono: il parere di diritto penale è, pari pari, quello pubblicato su di un volume non consultabile all'esame, dove si può accedere alla giurisprudenza soltanto nella forma delle massime riportate dai codici commentati. Legittimo, dunque, l'annullamento dell'elaborato e l'esclusione del candidato sleale dalla prova orale: il riferimento della commissione al testo "saccheggiato" costituisce una motivazione sufficiente. Lo stabilisce la sentenza n. 1047 del 23 febbraio 2011, emessa dall'ottava sezione del Tar Campania.
Inutile per il concorrente escluso invocare la (presunta) inadeguatezza della motivazione da parte dei commissari che non solo hanno indicato da quale volume ha attinto a piene mani il candidato, ma lo hanno anche allegato al giudizio. È noto che all'esame non si possono portare libri né dispense, mentre il riferimento alle massime di giurisprudenza è consentito soltanto con l'indicazione degli estremi della decisione e con citazioni virgolettate; una facoltà, quest'ultima, che consente tuttavia di innalzare il livello della prova pratica che deve essere costruita nella consapevolezza degli orientamenti giurisprudenziali, segnalando conformità e difformità.
Laddove l'elaborato non risulta genuino perché sovrapponibile a un testo "vietato" agli esami, e la circostanza è debitamente sottolineata, alla commissione non resta molto altro da aggiungere.

(Da telediritto.it del 24.2.2011)