Cass.
Pen. sez. IV, sent. 18.5.2012 n° 19170
Il
colpo di sonno “equivale” ad un “malessere” e può, quindi, legittimare la sosta
sulla corsia di emergenza.
Così
la Suprema Corte
di Cassazione nella sentenza 18 maggio 2012, n. 19170, con cui i giudici hanno
inquadrato, appunto, la stanchezza (riferibile secondo la corte, e nel caso di
specie, alla situazione precedente il colpo di sonno) nel concetto di
malessere, che può giustificare la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 157, comma 1, lett. d) del codice della
strada.
Nella
fattispecie oggetto di controversia i giudici di legittimità hanno confermato
che nel caso concreto non si doveva procedere per omicidio colposo (perché il
fatto non sussiste), nei confronti di un automobilista che, preso da un colpo
di sonno, si era fermato in autostrada (piazzola di sosta) divenendo ostacolo
contro cui era andato a collidere altra autovettura in seguito all’esplosione
di uno pneumatico.
Secondo
la Corte il
Gup, legittimamente, aveva ritenuto che la causa dell’incidente fosse da
imputarsi solamente allo scoppio della gomma per carico eccessivo o cattiva
manutenzione; in tale situazione manca completamente la c.d. concretizzazione
del rischio.
Si
precisa ancora che la corsia di emergenza non ha la funzione di garantire
l’incolumità di quanti possano invadere la stessa oppure sbandare, ma quella di
consentire ai mezzi di soccorso e di polizia il raggiungimento (in breve tempo
e senza intralcio) del posto ove è necessario recarsi per una emergenza
determinata da incidente o altra grave necessità.
L’articolo
3 del codice della strada la definisce “corsia adiacente alla carreggiata,
destinate alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed,
eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la
circolazione degli stessi”.
Pertanto,
secondo la Cassazione,
nella sentenza in commento, in base alle considerazioni fatte ed alla
evoluzione del sinistro stradale, la causa esclusiva dello stesso è da
individuare unicamente nello scoppio della gomma, avvenuto per l’anomala
manutenzione dello stesso.
Da
ciò ne consegue il rigetto del ricorso e le spese a carico dei ricorrenti.
(Da Altalex del
27.6.2012. Nota di Manuela Rinaldi)