lunedì 9 luglio 2012

Colpo di sonno? Legittimo ''pisolino'' su corsia di emergenza


Cass. Pen. sez. IV, sent. 18.5.2012 n° 19170

Il colpo di sonno “equivale” ad un “malessere” e può, quindi, legittimare la sosta sulla corsia di emergenza.
Così la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 18 maggio 2012, n. 19170, con cui i giudici hanno inquadrato, appunto, la stanchezza (riferibile secondo la corte, e nel caso di specie, alla situazione precedente il colpo di sonno) nel concetto di malessere, che può giustificare la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 157, comma 1, lett. d) del codice della strada.
Nella fattispecie oggetto di controversia i giudici di legittimità hanno confermato che nel caso concreto non si doveva procedere per omicidio colposo (perché il fatto non sussiste), nei confronti di un automobilista che, preso da un colpo di sonno, si era fermato in autostrada (piazzola di sosta) divenendo ostacolo contro cui era andato a collidere altra autovettura in seguito all’esplosione di uno pneumatico.
Secondo la Corte il Gup, legittimamente, aveva ritenuto che la causa dell’incidente fosse da imputarsi solamente allo scoppio della gomma per carico eccessivo o cattiva manutenzione; in tale situazione manca completamente la c.d. concretizzazione del rischio.
Si precisa ancora che la corsia di emergenza non ha la funzione di garantire l’incolumità di quanti possano invadere la stessa oppure sbandare, ma quella di consentire ai mezzi di soccorso e di polizia il raggiungimento (in breve tempo e senza intralcio) del posto ove è necessario recarsi per una emergenza determinata da incidente o altra grave necessità.
L’articolo 3 del codice della strada la definisce “corsia adiacente alla carreggiata, destinate alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi”.
Pertanto, secondo la Cassazione, nella sentenza in commento, in base alle considerazioni fatte ed alla evoluzione del sinistro stradale, la causa esclusiva dello stesso è da individuare unicamente nello scoppio della gomma, avvenuto per l’anomala manutenzione dello stesso.
Da ciò ne consegue il rigetto del ricorso e le spese a carico dei ricorrenti.

(Da Altalex del 27.6.2012. Nota di Manuela Rinaldi)