giovedì 5 luglio 2012

Anche i non iscritti alla Cassa devono inviare il mod. 5


La recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 9184 del 7 giugno 2012, pronunciandosi a proposito di una sanzione disciplinare irrogata ad un iscritto all’albo degli avvocati per non avere ottemperato proprio all’obbligo di invio della dichiarazione in questione, ha ritenuto non condivisibile il principio di diritto enunciato, un po’ frettolosamente e con un’affermazione apodittica avente quasi carattere di generalità, nelle precedenti menzionate decisioni della Sezione Lavoro, n. 233/2006 e n. 24784/2009, ritenendo che l’uso della congiunzione “nonché” nell’art. 17 della legge n. 576/80, che separa l’indicazione delle prime due categorie professionali, quelle degli avvocati e dei procuratori, dalla terza, quella dei praticanti, è caratterizzata da un chiaro elemento semantico di riferibilità, soltanto a questi ultimi, delle successive parole “iscritti alla Cassa”.
Gli ermellini, difatti, nella summenzionata sentenza, aderendo alla tesi interpretativa della Cassa, hanno ritenuto che la succitata interpretazione trovi riscontro, sotto il profilo sistematico, nella disciplina contenuta nell’art. 22 della stessa legge n 576/80 che prevede l’obbligo di iscrizione alla Cassa per gli avvocati che esercitano la professione forense con carattere di continuità, mentre per i praticanti abilitati al patrocinio l’iscrizione ha carattere facoltativo (nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, Trib. Palermo n. 452/2012; Trib. Roma n. 3880/2012; Trib. Nocera Inferiore n. 2980/2011; Trib. Chiavari n. 183/2011; Trib. Pisa n. 154/2011; Trib. Bergamo n. 801/2011; Consiglio Nazionale Forense n. 59 e n. 79/2011).

Marcello Bella (estratto da CF Newsletter pervenuto il 4.7.2012)