Cass.
Civ., sez. III, sent. 18.6.2012 n° 9939
L'incompletezza
della denuncia non può condizionare la domanda di risarcimento del danno
derivante da sinistro stradale. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile
della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 giugno 2012, n. 9939.
Più
volte la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in caso di azione
proposta per il risarcimento dei danni, nei confronti dell'impresa designata
dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato
è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non
identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata
contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, "sicché il
giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta
a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di
tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa".
Facendo
proprio tale principio, il giudice nomofilattico ha statuito che l'omessa o
incompleta denuncia all'autorità non è idonea, di per sé, ad escludere che il
danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come
l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a
dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto, essendo necessario apprezzare
tali circostanze in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie,
non suscettibili di tipizzazioni astratte.
Sempre
secondo i giudici della Terza Sezione Civile, ritenere che la denunzia mancante
dell'indicazione dei testi comporti, di per sé, il rigetto della domanda,
significherebbe introdurre una vera e propria condizione per l'accoglimento
della domanda, creando un'ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai
casi previsti dalla legge.
"Ciò
comporta anche che non è consentito pervenire a configurare a carico del
danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue
risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o
necessariamente in un querelante".
(Da Altalex del 25.6.2012.
Nota di Simone Marani)