Con
la circolare del 5 luglio 2012, il Ministero della Giustizia interviene sugli
aspetti legati all’aumento del contributo unificato dovuto per i giudizi di
impugnazione e davanti alla Corte di Cassazione nonché per il processo
esecutivo.
In
particolare, relativamente al processo esecutivo, la domanda posta è la
seguente: l'interveniente è soggetto al pagamento del contributo unificato?
Ebbene, stando a quanto si legge nel documento di prassi, il pagamento sarebbe
dovuto nel caso di istanza di vendita o di assegnazione formulata o depositata
da parte del creditore intervenuto.
Rispetto
poi alle modalità di calcolo del contributo unificato nelle procedure esecutive
mobiliari o immobiliari, via Arenula chiarisce: "per le esecuzioni
immobiliari, per i processi di opposizione agli atti esecutivi e per gli altri
processi esecutivi debba essere versato un contributo unificato in termine
fisso, individuato per tipo di procedura. Invece, per i processi esecutivi
mobiliari il d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di Giustizia) prevede che sia
versato un contributo unificato legato al valore della procedura".
Infine,
con riferimento ai giudizi di impugnazione, viene chiarito che il criterio
della "pendenza della controversia" va individuato nella
"pendenza del giudizio da cui scaturisce il provvedimento da impugnare,
che dovrà essere necessariamente stato pubblicato o depositato dopo il 1°
gennaio 2012".
(Da avvocati.it del
12.7.2012)