Ulteriore modifica dopo il dlgs 104/10,
stavolta su competenza
del giudice, termini processuali e
mezzi di impugnazione
Il
nuovo codice del processo amministrativo fa il secondo tagliando con i
correttivi introdotti dal Consiglio dei ministri.
In
attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, che consentirà una
compiuta valutazione, vale la pena di indicarne a grandi linee il contenuto.
È
ispirato a canoni di chiarezza e sinteticità il decreto legislativo, che fissa
tre punti: modifica alcuni termini processuali per renderli più coerenti con il
sistema processuale, precisa quali regole si applicano ai mezzi di impugnazione
(in particolare all'appello cautelare) e chiarisce il rapporto tra le sezioni
semplici e l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Insomma,
da ora in avanti atti processuali concisi, ma con motivi specifici.
Ancora:
il difetto di competenza territoriale del giudice può sempre essere rilevato
d'ufficio.
E
il difetto di competenza può essere eccepito con una richiesta espressa rivolta
al giudice entro un tempo determinato. Anche qui l'obiettivo è a ridurre i
tempi delle cause.
Il
provvedimento, infine, dispone l'adeguamento alle sentenze costituzionali che
hanno dichiarato l'illegittimità di alcune norme, ad esempio in materia di
giudizi elettorali e di impugnazioni delle sanzioni irrogate dalla Consob. Le
modifiche arrivano sulla base del dossier della commissione speciale istituita
al Consiglio di Stato e formata da magistrati, avvocati e docenti.
Dario Ferrara (da
cassazione.net)