Il presidente OUA De Tilla
«Ci
rivolgeremo alla Corte Costituzionale – anticipa il presidente OUA de Tilla –
lo schema di decreto legislativo sugli uffici dei giudici di pace, come ha
lucidamente rilevato l’on. Mario Cavallaro è incostituzionale, ma il
ragionamento è, evidentemente, estendibile a tutta la revisione della geografia
giudiziaria. Come sottolinea lo stesso Cavallaro, nella sua relazione,
“all'intero testo normativo e non solo alla parte relativa al riordino dei
Giudici di pace, il sospetto assai fondato di piú profili di incostituzionalità
della norma delegante, già solo ma non soltanto formali, in quanto essa non era
contenuta nel testo del decreto legge (in vero, sarebbe stato assai difficile
sostenere che ricorressero le ragioni di necessità ed urgenza alla decretazione
legislativa nel riordino delle circoscrizioni e degli uffici giudiziari) ed è
stata introdotta attraverso l'interpolazione della legge di conversione nel suo
testo originario”.
Di
fatto – continua il presidente Oua – si è introdotto, per la prima volta in
sede di conversione, la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari. Si viola, così, come giustamente ribadisce sempre
Cavallaro ”l’iter ordinario di produzione legislativa (sancito dagli artt. 70 e
72) e di quello previsto per la c.d. decretazione d’urgenza (art. 77 co. 2)”.
È
una “norma intrusa”, estranea all’insieme delle altre disposizioni del
decreto-legge, che introduce una nuova disciplina, per la precisione una delega
al Governo a legiferare con successivi decreti legislativi in materia di
riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.
Non
solo – aggiunge – è bene ricordare che i decreti devono contenere norme
applicabili immediatamente, quindi non deleghe (art. 15 della legge n. 400 del
1988). È noto, inoltre, il parere del Csm sulle competenze delle regioni (art.
116 Costituzione) per quanto riguarda la specifica materia dell’organizzazione
dei giudici di pace. In questo caso totalmente disattesa. Così come è
contradditorio il rinvio ai Comuni delle spese di mantenimento delle sedi, per
evitare la chiusura. Ci chiediamo se gli obiettivi di risparmio a questo punto
non sia una mera e propria falsità siano. Con conseguente indebitamento degli
enti locali e maggiori costi per i cittadini, che paghrebbero due volte per
accedere al servizio giustizia (diritto di difesa - art. 24 della
Costituzione)».
«La Corte Costituzionale
su casi simili si è già espressa con chiarezza (vedi in ultimo n. 22 del 2012)
– conclude de Tilla – ed è per questa ragione che siamo convinti della nostra
scelta di contrastare la revisione selvaggia della geografia e ricorrere alla
Consulta. I decreti legge non possono essere un raggiro alle prerogative del Parlamento,
al dialogo con le parti sociali. Una prassi per comprimere la democrazia, in
confronto e per legiferare a scapito dei diritti dei cittadini».
Comunicato stampa OUA
del 4.7.2012